LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1147 - Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

Coming into Force15 Gennaio 1967
Published date31 Dicembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/31/066U1147/CONSOLIDATED/20110921
Enactment Date23 Dicembre 1966
Official Gazette PublicationGU n.329 del 31-12-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e sostituito dai seguenti:

Articolo 82. - "Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti ai Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il Comune medesimo. La impugnativa e' proposta con ricoso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne e' il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi Istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

La sentenza e' depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perche' entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nello albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne e' diretto responsabile".

Articolo 82/2. - "Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilita'. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali e' necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado".

Articolo 82/3. - "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

La sentenza e' Immediatamente pubblicata".

Art 2.

L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dai seguenti:

Articolo 83. - "Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione e' istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, e' composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella citta' nella quale e' la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla e' innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della sezione e' scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonche' del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sara' effettuata, secondo le disposizioni e le modalita' previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonche' da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacita' elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati ne' quindi nominali i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonche' gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attivita' di servizio.

Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede".

Articolo 83/2. - "Il prefetto della Provincia in cui e' istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e da' immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perche' curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione e' fatta ai presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla...

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