Ordinanza nº 418 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione05 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 418

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco ††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-† Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Luigi †††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Gaetano ††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Sabino ††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Maria Rita †††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giuseppe †††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare líemergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze del 4 (nn. 2 ordinanze) e del 20 aprile, dellí8 e del 19 maggio, del 10 luglio, dellí8 giugno, del 24 maggio, dellí11 (n. 2 ordinanze) e del 27 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 10 aprile, dellí11 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 14 (nn. 6 ordinanze) e 27 novembre 2006, del 30 gennaio (nn. 3 ordinanze) e del 15 febbraio 2007, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. da 579 a 585 del registro ordinanze 2006 e ai nn. da 80 a 86, 185, da 233 a 236, da 296 a 300, 430, da 490 a 493 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 51, prima serie speciale, dellíanno 2006 e nn. 1, 10, 11, 15, 16, 17, 24 e 26, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, della Sicilpower s.p.a., della Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., del Consorzio per la distribuzione della rete fognante, nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ventinove ordinanze di rimessione di cui in epigrafe, ha sollevato ñ in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e allíart. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare líemergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che le censure investono, innanzitutto, il comma 2-bis del predetto art. 3, a norma del quale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dellíart. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ´la competenza di primo grado a conoscere della legittimit‡ delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per líemanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Romaª;

che líiniziativa del giudice rimettente ha ad oggetto anche i successivi commi 2-ter e 2-quater;

che la prima di tali disposizioni stabilisce che le questioni di competenza di cui al precedente comma 2-bis ´sono rilevate díufficioª, prevedendo, altresÏ, che avanti al giudice amministrativo il giudizio sia ´definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dellíarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dellíarticolo 23-bis della stessa leggeª;

che il successivo comma 2-quater prevede, invece, non solo líapplicazione del sopravvenuto regime processuale ´anche ai processi in corsoª, ma anche che líefficacia delle misure cautelari adottate medio tempore dal giudice inizialmente adito ´permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puÚ riproporre il ricorsoª;

che in particolare, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 579 del 2006), il giudice a quo premette di essere stato adito per líannullamento di un provvedimento adottato nellíambito di una procedura espropriativa posta in essere dal Sindaco del Comune di Catania nellíesercizio dei poteri conferitigli in qualit‡ di Commissario delegato di protezione civile;

che, conseguentemente, il giudice a quo deduce di dover ´affrontare díufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del Tar del Lazio a conoscere la vicendaª, in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura;

che, difatti, il rimettente assume di dover dichiarare ñ sulla base di tale disciplina ñ il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, ipotizzando líillegittimit‡ costituzionale delle previsioni legislative suddette, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dellíart. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che in proposito il Tribunale amministrativo regionale catanese deduce il contrasto, innanzitutto, con líart. 125 Cost., ´e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo gradoª, principio che implica ´il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predettiª;

che, díaltra parte, neppure ricorrerebbero ´sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantiteª, allorchÈ ñ come nel caso di specie ñ ´le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenzialiª;

che, per contro, la scelta compiuta dal legislatore appare ´contraddittoria ed irrazionaleª, donde líipotizzata violazione anche dellíart. 3 Cost., giacchÈ essa ´sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra loroª;

che, difatti, la decisione del legislatore di radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, riguarda tutti le ipotesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dellíart. 5 della legge n. 225 del 1992, con esclusione dei soli casi di intervento di protezione civile attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero attraverso il coordinamento delle loro azioni;

che, quindi, sebbene il sistema della protezione civile sia ´articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenzialeª, nonchÈ strutturato in base al principio che esige, ´per ogni tipologia territoriale e ìqualitativaî della situazione di emergenzaª, líintervento del livello di governo ´pi˘ vicino alla concreta dimensione delle comunit‡ colpiteª, a tale ´multiformit‡ª di azione corrisponderebbe, viceversa, un sistema processuale che, derogando ´contraddittoriamente ed immotivatamenteª agli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), ´assegna ex lege rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nellíesercizio del potere di protezione civileª:

che, osserva ancora il giudice rimettente, ´il legislatore, sul semplice presupposto della necessit‡ di interventi di protezione civile extra ordinemª, avrebbe ´cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale degli stessiª, laddove, invece, ´possiedono rilievo nazionale ìsolamenteî il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo, seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dellíordinamentoª, secondo quanto emergerebbe ñ oltre che dalla giurisprudenza costituzionale (sono menzionate le sentenze n. 82 del 2006 e n. 327 del 2003) ñ da quanto espressamente stabilito dalla legge n. 225 del 1992 e dallíart. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che sarebbe, dunque, evidente la irragionevolezza della disciplina censurata, ´per contraddittoriet‡ e disparit‡ di trattamento processualeª, giacchÈ essa ´utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualit‡ degli interessi pubblici coinvoltiª, in contrasto anche con líart. 117 Cost., poichÈ ´finisce per attribuire rilievo nazionale anche a questioni riservate alla competenza regionaleª;

che il rimettente deduce, altresÏ, la violazione dellíart. 24 Cost., ´per la evidente maggiore difficolt‡ di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituitiª, rilievo che vale identicamente ´sia per la disciplina transitoria, sia per le future nuove controversieª;

che viene richiamata, in...

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