LEGGE 12 aprile 1990, n. 74 - Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Coming into Force13 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/04/12/090G0115/ORIGINAL
Published date12 Aprile 1990
Enactment Date12 Aprile 1990
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".

Art 2.
  1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

  2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

  3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza.

  4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

  5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

  6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

  7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno".

  8. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente:

    "Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura e' composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

  2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalita' della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

  3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".

  4. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7- bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".

Art 4.
  1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:

"Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato".

Art 5.
  1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente:

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