n. 219 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi con ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Umbria, Campania e Lazio, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione siciliana, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma della Sardegna notificati il 19, il 19-23, il 18 (spedito per la notifica), il 18-23 e il 18 novembre 2011, il 4-7 e il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 23, il 24, il 25 e il 28 novembre 2011 e l'8, il 12 e il 15 febbraio 2013 rispettivamente iscritti ai nn. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162 del registro ricorsi 2011 ed ai nn. 16, 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' l'atto di intervento, fuori termine, della Regione Molise (nel ricorso iscritto al n. 149 del registro ricorsi 2011);

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e per la Provincia autonoma di Trento, Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ric. n. 148 del 2011) ha proposto questioni di legittimita' costituzionale, in via principale, degli articoli 1, 2, commi 4 e 7, 4, 5, 6, 7, 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 20 settembre 2011, n. 219, per violazione degli articoli 76, 100, 117 e 126 della Costituzione;

degli articoli 4, numeri 1) e 3), 16, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento);

degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto);

dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonche' del principio di leale collaborazione. 1.1.- La Regione ricorrente denuncia in primo luogo l'illegittimita' di tutte le disposizioni impugnate per violazione dell'art. 76 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. Si osserva al riguardo che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), di cui il decreto legislativo n. 149 del 2011 costituisce attuazione, prevede - nell'articolo 2, comma 3 - che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» e che in mancanza di intesa il Consiglio dei ministri possa deliberare, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere con l'indicazione delle «specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta». Inoltre il comma 5 del medesimo articolo 2 fa obbligo al Governo di assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi, «piena collaborazione con le regioni e gli enti locali». Nel caso di specie l'intesa non e' stata raggiunta, come risulta dal preambolo del decreto legislativo censurato;

e nella relazione inviata alle Camere il Governo si limita a riferire di incontri in sede tecnica e della «mancata condivisione - in particolare da parte di Regioni e Comuni - del contenuto del provvedimento», senza nulla dire in merito alle specifiche obiezioni sollevate dai rappresentanti delle Regioni, se non in un accenno alle «forti perplessita' sulla costituzionalita' del provvedimento» manifestate con riguardo alla disciplina del cosiddetto "fallimento politico" del Presidente della Giunta regionale. La dedotta violazione dell'art. 76, secondo la ricorrente, si risolve in una lesione delle proprie prerogative costituzionali, dato che il criterio direttivo di cui al citato art. 2 - che si assume essere stato disatteso - era posto a tutela specifica delle autonomie regionali. 1.2.- La Regione Trentino-Alto Adige denuncia anzitutto l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, perche' dall'accoglimento della censura deriverebbe l'annullamento di tutte le norme impugnate o comunque la dichiarazione della illegittimita' della loro applicazione alle ricorrenti. Questo articolo prevede che la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo impugnato nei confronti degli enti ad autonomia speciale «sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ma dispone l'immediata e diretta applicazione del decreto medesimo qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui al menzionato art. 27, e «sino al completamento delle procedure medesime». La disposizione si pone in contrasto, secondo la ricorrente, con l'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 1, comma 2, della legge di delega n. 42 del 2009, nella parte in cui stabilisce che «alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Poiche' il decreto legislativo n. 149 del 2011 attua - come risulta dal titolo e dalla premessa - gli artt. 2, 17 e 26 della legge di delega, ne deriva che esso «non puo' applicarsi alle Regioni speciali, ne' direttamente, ne' come fonte di un dovere di adeguamento». L'impugnato art. 13 dispone invece la propria diretta applicazione alle Regioni ad autonomia differenziata e per questo viola «i limiti esterni della delega», apertamente contraddicendo un vincolo positivamente stabilito dalla legge di delega. Il medesimo articolo 13 e' impugnato anche per violazione degli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Secondo la ricorrente l'articolo censurato condiziona il contenuto delle norme di attuazione - che viene ridotto «alla fissazione della decorrenza o delle modalita' di applicazione di norme non aventi il rango di norme di attuazione» - e pone il termine di sei mesi per la loro adozione, ponendosi con cio' in contrasto con l'art. 107 dello statuto, perche' una fonte legislativa ordinaria unilateralmente adottata dallo Stato non puo' incidere sul contenuto o sul termine di adozione di norme di attuazione che si fondano su un accordo raggiunto in sede di commissione paritetica. Secondo la Regione Trentino-Alto Adige l'art. 13 viola inoltre i seguenti parametri statutari: l'art. 104, che richiede per la modifica delle norme contenute nel titolo VI dello statuto una legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo, «qualora si ritenga che l'art. 13 possa essere riferito anche a tale legge»;

l'art. 79, perche', in contrasto con quanto detto articolo prevede, lo Stato avrebbe modificato, con fonte primaria ordinaria, le misure del concorso della Regione ricorrente agli obiettivi di finanza pubblica;

gli artt. 103, 104 e 107 - che disciplinano i procedimenti di revisione statutaria e di adozione delle norme di attuazione - perche' il d.lgs. impugnato regola materie oggetto di norme statutarie e di attuazione, sulle quali una fonte ordinaria statale non puo' incidere, salvo che sia adottata con la speciale procedura concordata prevista nell'art. 104, che nella specie non e' stata seguita. 1.3.- Venendo alle doglianze relative alle singole disposizioni, la Regione Trentino-Alto Adige impugna in primo luogo gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativi, rispettivamente, all'obbligo di redigere una relazione di fine legislatura e di fine...

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