Sentenza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione10 Giugno 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 201

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 6 luglio 2009, depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’ avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana nonchè l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 10 luglio 2009, la Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione): 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7. Quali parametri dell’impugnativa costituzionale, vengono evocati: a) gli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; b) gli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); c) l’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); d) l’intero d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

    La Regione ricorrente premette che la citata legge n. 42 del 2009 − nel fissare i princípi ed i criteri direttivi cui il Governo deve ispirarsi nell’adottare uno o piú decreti legislativi attuativi dell’art. 119 Cost. − stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27» (art. 1, comma 2) e che, dunque, tra le disposizioni oggetto di impugnativa, è solo l’art. 27, comma 7, a spiegare efficacia nei confronti di essa ricorrente. Tuttavia, nonostante tale statuizione, secondo la ricorrente tutte le disposizioni denunciate «appaiono direttamente applicabili anche alla Regione siciliana» o comunque incidono sulle sue potestà regionali, «in violazione delle prerogative statutarie alla Regione assegnate».

    1.1. − Un primo gruppo di censure ha per oggetto gli artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e numero 2), della legge n. 42 del 2009.

    L’art. 8, comma 1, lettera f), prevede − quale principio e criterio direttivo della delega, «al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall’articolo 119 della Costituzione» − la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni, «ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni».

    L’art. 10, comma 1, lettera a), prevede, quale ulteriore criterio di delega, la cancellazione degli «stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.

    Il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), prevede, inoltre, che gli emanandi decreti legislativi siano ispirati al principio della riduzione delle aliquote dei tributi erariali e − per il finanziamento delle spese connesse alle materie di competenza legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché delle spese relative alle materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative − al principio del corrispondente aumento: a) dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; b) delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; c) del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi.

    La ricorrente assume che tali previsioni, anche se non direttamente applicabili ad essa Regione, «interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiché incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Si osserva infatti nel ricorso che le impugnate disposizioni − in ragione della cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione delle aliquote di imposizione fiscale − determinano, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali, che non è possibile compensare «con un gettito compartecipativo dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse proprie». Ad avviso della Regione ricorrente, tale circostanza − unitamente al rilievo che, attualmente, la finanza della Regione siciliana «è direttamente ancorata all’imposizione fiscale statale» − «potrebbe determinare un notevole squilibrio» delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, «in violazione, quindi, anche dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione».

    1.2. − Un secondo gruppo di censure ha per oggetto l’art. 11, comma 1, lettere b) ed f), e l’art. 12, comma 1, lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, per la pretesa violazione: a) degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana; b) delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965; c) degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

    Lart. 11, comma 1, prevede − quali princípi e criteri direttivi dei futuri decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città...

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