N. 112 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 29 settembre 2011

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale del 16 settembre 2011, n. 1981 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27601 del 23 settembre 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv.

Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2011, limitatamente a:

articolo 29 (Principi di valutazione specifici del settore sanitario), comma 1, lettera k, nella parte in cui si riferisce espressamente alle province autonome:

articolo 37 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano), secondo periodo, nella parte in cui prevede la immediata e diretta applicazione anche nella provincia autonoma di Trento delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei medesimi non risultino concluse le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sino al completamento delle medesime procedure;

Per violazione:

degli articoli 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale;

del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81 e 83;

degli articoli 104 e 107, dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articolo 2;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articolo 16;

del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8;

della legge 5 maggio 2009, n. 42, anche in connessione con l'art. 76 Cost.;

del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione.

F a t t o Il presente ricorso si riferisce al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il decreto ha un contenuto duplice.

Il Titolo primo 'contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali', ad eccezione dei sistemi contabili relativi al governo della spesa sanitaria, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto (art.

1, comma 3).

Le disposizioni del Titolo secondo si applicano agli 'enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19'.

L'art. 19, a sua volta, precisa che il Titolo II contiene disposizioni 'dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute' (comma 1); ed al comma 2 precisa che enti destinatari sono le regioni (per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, nonche' per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici (art. 19, comma 2).

Poiche' la Provincia autonoma di Trento non e' coinvolta 'nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale', ma finanzia la spesa sanitaria nell'ambito del proprio bilancio, le disposizioni del Titolo secondo non appaiono di per se' rivolte alla Provincia autonoma di Trento.

Per questa parte, dunque, le censure prospettate nel presente ricorso sono proposte a titolo cautelativo, nel caso si dovesse opinare diversamente.

Sia le disposizioni del Titolo primo che quelle del Titolo secondo vengono dichiarate costituire 'principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione', finalizzate 'alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione'.

Quanto all'efficacia e al modo di operare del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'art. 1, comma 2, prevede che 'le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni' (con riferimento dunque ad entrambi i Titoli), e che qualora esse non provvedano all'adeguamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, le disposizioni di cui al Titolo I (e quelle degli stessi decreti di cui all'articolo 36, comma 5) trovino 'immediata e diretta applicazione' sino all'adozione delle disposizioni regionali.

La stessa previsione di adeguamento, e di eventuale applicazione 'immediata e diretta' dopo...

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