N. 161 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2011

Ricorso n. 161 depositato il 25 novembre 2011 della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnvvalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 14 novembre 2011, rep. n. 23229, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1709 del 14 novembre 2011, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre 2011, per violazione degli articoli 4, n. 3, 8, n.

1, 9 n. 10, 16, 47 e 49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed in particolare degli artt. 79, 80 e 81 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli artt. 2, 4, 17 e 18, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'art. 8, degli artt. 76, 100 e 126 della Costituzione, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre 2011 e' stato pubblicato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42'.

Con tale d.lgs. il Governo ha dato attuazione agli artt. 2 (recante 'Oggetto e finalita''), 17 (recante 'Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo') e 26 (recante 'contrasto dell'evasione fiscale') della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, introducendo ipotesi sanzionatorie e premiali anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con il presente ricorso Provincia Autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del sopra citato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per i seguenti motivi di D i r i t t o I. Violazione degli articoli 4, n. 3, 8, n. 1, 9 n. 10, 16, 47 e 49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed in particolare degli artt. 79, 80 e 81 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli artt. 2, 4, 17 e 18, del d.P.R. 15 luglio 1988, n.

305, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'art. 8, degli artt. 76, 100 e 126 della Costituzione, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Prima di analizzare nel dettaglio le singoli disposizioni impugnate, la Provincia Autonoma di Bolzano espone alcune considerazioni di carattere generale in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 impugnato all'ordinamento della Provincia ricorrente.

I.1. L'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante 'Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano' stabilisce che: 'La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano'.

Tale disciplina si pone, innanzitutto, in netto contrasto con i principi e criteri direttivi imposti dal Parlamento al Governo con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione'.

Infatti, l'art. 1, comma 2 della sopra citata legge delega, recante 'ambito di intervento' sancisce che 'Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27'.

Di conseguenza non sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano i principi ed i criteri contenuti nelle altre disposizioni della legge delega in parola, tra cui, in particolare (per quanto interessa la presente causa), quelli a cui e' stato dato attuazione con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 qui impugnato, avente ad oggetto 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42' (articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricati rispettivamente 'Oggetto e finalita'', 'Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo' e 'contrasto dell'evasione fiscale').

Si noti che anche codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella sentenza n. 201 del 2010, ha espressamente riconosciuto che la 'clausola di esclusione', contenuta nell'articolo 1, comma 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27 della legge delega stessa.

Il decreto legislativo impugnato si pone, quindi, in primis in palese contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

2. Con la disposizione di cui all'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il Governo non ha, pero', violato soltanto i principi e criteri della legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, ma ha introdotto, inoltre, un meccanismo sostitutivo di applicazione immediata e diretta di disposizioni statali in una materia caratterizzata dalla preventiva intesa tra Stato e Province Autonome (artt. 104 e 107 dello Statuto speciale).

Infatti, per quanto attiene il rapporto con gli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 13 introduce due 'fasi' per l'allineamento dei relativi sistemi normativi.

Il primo comma dell'art 13 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime, la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 sono stabilite, in conformita' con i relativi Statuti speciali e con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e cioe' attraverso lo strumento paritetico delle norme di attuazione e con le procedure rafforzate previste dagli Statuti per la loro emanazione (art. 107 dello Statuto speciale).

Il secondo comma dell'art. 13 sancisce, tuttavia, che, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, non risultino concluse le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali per l'attuazione delle norme di rango statutario e sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Quest'ultima disposizione si pone in netto contrasto con tutta una serie di norme statutarie e di attuazione statutaria.

I.2.1 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, come il Governo, introducendo la possibilita' di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, dei propri 'meccanismi sanzionatori e premiali' in una materia contrassegnata dalla necessita' di una preventiva intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si e' reso autore di una evidente violazione del principio pattizio e di leale collaborazione.

Il carattere pattizio della disciplina in esame e' espressamente previsto dalla stessa legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, in forza della quale il Governo ha emanato il decreto legislativo in esame, che al gia' richiamato art. 1, comma 2, recante 'ambito di intervento' sancisce che alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge stessa.

Il citato articolo 27 demanda, per le Autonomie speciali, il coordinamento della finanza pubblica a specifiche norme di attuazione statutaria (cfr. art. 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Nello stesso tempo la disposizione in parola non fa alcun cenno in merito alla possibilita' di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, di 'meccanismi sanzionatori e premiali' nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT