Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 18 Marzo 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione18 Marzo 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 111

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† Presidente

- Guido†††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† Giudice

- Piero Alberto††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco †††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco†††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso ††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco †††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 dicembre 2003, del 19 e del 29 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 178, 261 e 262 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 15, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione dellíAzienda unit‡ sanitaria locale Lecce 1, del Centro diagnostico salentino, del Laboratorio di analisi ìMadonna della Neveî s.p.a. e della Regione Puglia;

udito nellíudienza pubblica dellí8 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Centro diagnostico salentino, M. Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Laboratorio di analisi ìMadonna della Neveî s.p.a., Beniamino Caravita di Toritto, Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora per la Regione Puglia e Vito Aurelio Pappalepore per líAzienda unit‡ sanitaria locale Lecce 1.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con tre provvedimenti di pressochÈ identico contenuto (r.o. nn. 178, 261 e 262 del 2004), il primo dei quali avente forma di sentenza, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale ñ per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione ñ dellíart. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

    1.1.- Il Tribunale rimettente deduce che ´le censure sollevate nel ricorso in ordine alla assegnazione di risorse economiche per líacquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati impongono líesame dei seguenti profili: a) la competenza a disporre, ai vari livelli, líassegnazione di risorse per lo svolgimento di diverse attivit‡ che spettano al Servizio sanitario regionale; b) la posizione rivestita dalle istituzioni private nellíambito del Servizio sanitario regionale; c) le modalit‡ di finanziamento delle istituzioni pubbliche e di quelle private; d) i criteri preposti alla ripartizione delle risorse economiche tra le varie finalit‡ perseguite dal Servizio sanitario regionale, nonchÈ allíassegnazione delle stesse alla assistenza specialistica ambulatoriale e, quindi, alla determinazione dei tetti di spesa relativi allíacquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privatiª.

    Nei provvedimenti di rimessione, pertanto, si procede ad una analitica disamina della normativa, statale e regionale, recante la disciplina dei profili suddetti.

    1.2.- Premesso il quadro normativo di riferimento, il rimettente, per quanto, specificamente, attiene alla disposizione impugnata nella ´parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto ìmontanteî, fino al quale la remunerazione Ë erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previsteª, osserva che ´le determinazioni amministrative sono vincolate dallíart. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, che fissa questo tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998ª. In tal modo, quindi, ´non si tiene in alcun conto líandamento della domanda negli anni successivi al 1998ª, andamento che mostra, invece, ´il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e líassegnazione di somme per líacquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioniª.

    Ne deriva, secondo il giudice a quo, che la disposizione censurata viola ´il principio di razionalit‡ delle scelte sancito dagli artt. 3 (in funzione dellíeguaglianza) e 97 (in funzione della bont‡ dellíazione amministrativa) della Costituzione, nonchÈ líart. 117 della Costituzione, in quanto contraddice vari principÓ fondamentali sanciti dalla legislazione statale nella materiaª, rinvenibili, in particolare, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellíarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

    Infatti, ´líinsieme delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che il Servizio sanitario regionale deve rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private deve essere suddiviso fra le une e le altre in base alle esigenze primarie di assicurare la libert‡ di scelta dellíutenteª (art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), ´líefficace competizione fra le strutture accreditateª, ex art. 8-quater, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, nonchÈ líequiordinazione delle stesse (sancita dallíart. 8-bis, comma 1, e dallíart. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992), e, da ultimo, ´líeconomicit‡ della scelta, dovendo líacquisto conseguire anche a valutazioni comparative della qualit‡ e dei costiª, cosÏ come stabilito dallíart. 8-quinquies, comma 2, del gi‡ citato d.lgs. n. 502 del 1992.

    Sempre in relazione allíart. 117 della Costituzione, e ´con specifico riguardo alle norme che sanciscono líequiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle privateª, il rimettente osserva che ´il dubbio di costituzionalit‡ª non parrebbe escluso dalla circostanza che la disposizione censurata preveda che ´i patti relativi a programmi comprendenti volumi di prestazioni pari a quelli erogati nel 1998 riguardino sia le strutture pubbliche che quelle private; ciÚ perchÈ tali accordi, in base alla legislazione regionale, non intercorrono con i presidÓ ospedalieri amministrati dalle Aziende unit‡ sanitarie locali (AUSL), cioË la stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere pubblicheª.

    Circa, infine, la rilevanza della questione il rimettente ritiene che la stessa sia ´indubbiaª, giacchÈ la declaratoria díincostituzionalit‡ dellíart. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 ñ ´nella parte in cui prevede che le AUSL stipulano con le strutture private patti relativi a programmi comprendenti prestazioni sanitarie per volumi pari a quelli erogati nel 1998, da remunerare a tariffa interaª ñ comporterebbe líillegittimit‡ dei provvedimenti impugnati.

  2. - » intervenuto il Centro diagnostico salentino (parte ricorrente nel primo dei tre giudizi a quibus), il quale si Ë costituito con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 aprile 2004, ed ha chiesto líaccoglimento della questione di legittimit‡ costituzionale.

    2.1.- Nel premettere che ´alcuni dei principÓ fondamentali affermati dal Tribunale amministrativo regionale pugliese sono stati recentemente confermati dal Consiglio di Statoª, la predetta parte privata sottolinea quella che definisce come ´la sostanziale ribellione ai principÓ cardine dellíordinamento statuale in materia, da parte della Regione Pugliaª, realizzata per effetto dellíart. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, disposizione alla stregua della quale ´i volumi di prestazioni da concordarsi con le strutture private (ai fini dellíattribuzione dei relativi budgets) devono essere fissati ìin misura corrispondente a quelli erogati nel 1998îª.

    » proprio, difatti, il riferimento ai volumi di prestazioni ìerogati nel 1998î ñ sulla base dei quali gli atti regionali, impugnati nel giudizio a quo, individuano in concreto ´le prestazioni da corrispondersi a tariffa intera alle strutture private (cd. montante), prevedendo poi (peraltro solo per un piccolo margine) il pagamento in misura ridotta delle prestazioni ulteriormente erogate (sino al cd. tetto invalicabile)ª ñ a formare oggetto del dubbio di costituzionalit‡, giacchÈ líimpiego di tale sistema darebbe luogo a determinazioni che ´ignorano líeffettiva evoluzione della domandaª in materia di prestazioni sanitarie.

    ´» infatti evidenteª ñ prosegue la parte privata ñ che ´per le prestazioni de quibus le somme che líAmministrazione sanitaria ha a disposizione devono essere ripartite per líacquisto di prestazioni da parte di strutture pubbliche e private, non gi‡ in base a dati cristallizzati nel corso del tempo, nÈ tantomeno sulla scorta di una inammissibile discriminazione soggettivaª tra tali strutture, dovendo piuttosto tale ripartizione...

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