Sentenza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2007

Date06 Luglio 2007
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 257

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco †††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Alfio††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Alfonso††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Luigi †††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Gaetano ††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Sabino††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Maria Rita †††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Giuseppe††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-††† Paolo Maria††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 e del 26 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai numeri 565 e 566 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visti gli atti di costituzione del Centro di analisi E4 s.r.l., del Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, della Regione Puglia, della Azienda unit‡ sanitaria locale Lecce 1, nonchÈ líatto di intervento, fuori termine, della Federlab Italia;

udito nellíudienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Arturo Umberto Meo per la Federlab Italia, Maria Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Centro di analisi E4 s.r.l., Gianluigi Pellegrino e Ernesto Sticchi Damiani per il Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, Stefano Rossi per la Azienda unit‡ sanitaria locale Lecce 1 e líavvocato Antonello Lirosi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con due ordinanze (r.o. numeri 565 e 566 del 2005) di analogo contenuto, ciascuna delle quali emessa in un giudizio avente ad oggetto líimpugnazione da parte di strutture sanitarie private ñ provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario nazionale per líerogazione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, di alcune prestazioni ñ degli atti e dei provvedimenti con i quali la Regione Puglia e le competenti Aziende unit‡ sanitaria locali avevano proceduto alla determinazione, per líanno 2003, del tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie rese, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dellíart. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

  2. ó Il rimettente premette di aver gi‡ sottoposto al vaglio di costituzionalit‡ il suddetto comma 4 dellíart. 30, secondo il quale ´a norma dellíarticolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionaleª.

    Ricorda, quindi, come la relativa questione sia stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2005, nella quale il Giudice delle leggi ha individuato due distinti profili di censura: ´il primo attiene alla ingiustificata disparit‡ di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanit‡ privata e quelle di sanit‡ pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento allíanno 1998 ai fini della quantificazione, per líanno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. ìtetto montanteî, ignorando cosÏ líeffettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dallíutenza nel periodo intercorso tra le due annualit‡ indicateª.

    La Corte costituzionale ha esaminato partitamene i suddetti profili, e ha dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata.

    Ed infatti, da un lato, la disposizione denunciata, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, Ë stata ritenuta non operare alcuna discriminazione tra gli stessi, sicchÈ la disposizione, di per sÈ considerata, Ë risultata non in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Dallíaltro, il riferimento ñ contenuto nella norma in questione ñ ai volumi di prestazioni e ai limiti di spesa Ë stata ritenuta il frutto di una scelta discrezionale, di politica sanitaria e di contenimento della spesa, del legislatore regionale, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non Ë risultata viziata da intrinseca irragionevolezza.

  3. ó Tanto premesso, il TAR, in entrambe le ordinanze di rimessione, pur affermando di tenere ferme le conclusioni alle quali Ë pervenuta la Corte costituzionale, ritiene che sussistano ulteriori profili di illegittimit‡ del citato art. 30, comma 4, da sottoporre alla Corte medesima.

  4. ó Il giudice a quo deduce come, proprio sulla base del richiamato insegnamento della Corte, líart. 30, comma 4, della citata legge regionale n. 4 del 2003 appaia confliggere con i princÌpi fondamentali fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellíarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e quindi con líart. 117, terzo comma, Cost., in quanto, pur prevedendo un limite globale e individuale (per ogni struttura) di spesa, non impone alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione e ad una comparazione dei costi e della qualit‡ delle prestazioni erogate dalle varie strutture sanitarie, nonchÈ al monitoraggio del flusso della domanda, prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziate nel Fondo...

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