Sentenza nº 519 da Puglia, Bari, 13 Febbraio 2006

Data di Resoluzione13 Febbraio 2006
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA Nr. 519/2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nr. 52/2005
Sede di Bari - Sezione Seconda Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visto il ricorso 52/2005, proposto da ANISAP e A.N.D.I.A.R.-ASS.NE NAZIONALE DIAGNOSTICA AREA RADIOLOGICA, CENTRO ANALISI "E4" SRL e DOTT. LIVIO OSTILIO SPECIALISTA in RADIOLOGIA, LAB.ANALISI "BIOS", LAB. ANALISI BIOMEDICHE D.SSA UTTA GRAZIA MARINELLA SRL e LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE DR.PASQUALE DE QUARTO e LAB. ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO SOLITO, LAB. ANALISI CLINICHE DR.TRAPANÀ, LAB. ANALISI CLINICHE DR. TOMMASO MASTRANGELO, STUDIO POMPONI AVARELLO SRL, SNABILP-FEDERBIOLOGI-SINDACATO e SICHILP-SINDACATO ITALIANO CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI, LAB.PATOLOGIA CLINICA DOTT-BARBALUCCA SRL, LAB. ANALISI STANTE SRL, LAB. ANALISI SAN LUCA DOTT.GIUSEPPE RACUGNO SRL e LAB. ANALISI DR. FRANCESCO PRUSCIANO SRL, LAB. ANALISI DOTT.FRANCESCO PAOLO MOTOLESE SRL e LAB. ANALISI CLINICHE-DR. FRANCESCO GACOIA-SRL, LAB. ANALISI CLINICHE D.SSA ROSANNA SANTORO, LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE DR.LUIGI CERRA e LAB.ANALISI ""S.GIORGIO DEL DOTT. A. CAMODECA SRL, ISTITUTO DI DIAGNOSI, TERAPIA SRL, CENTRO DI MEDICINA SOCIALE, DELLA RIABILITAZIONE SRL e ANALISI BIOLOGICHE T.DI GIACOMO SRL, rappresentati e difesi da Lofoco Avv. Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;

C O N T R O

- l'Azienda U.S.L. Ta/1, rappresentata e difesa da Portaluri Avv. Pier Luigi, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. Notarnicola via De Rossi 16;

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Marinelli Avv. Nicola, con domicilio eletto in Bari, c/o R.Rubino V.Della Repubblica, 112;

e con l'intervento ad adiuvandum

- del Laboratorio Analisi Biomedical's Srl, rappresentato e difeso da Lofoco Avv. Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14,;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

quanto al ricorso principale:

  1. della delibera del D.G. AUSL TA/1 n 371 del 20.2.2004;

  2. della nota a firma del D.G. AUSL TA/1 prot. a 0001096, del 25.2.2004;

  3. di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le deliberazioni del D.G. ASL TA/1 n. 2129 del 14.10.2003 e la deliberazione del D.G. ASL TA/1 n. 2515 del 17.11.2003;

    quanto ai motivi notificati i 3 aprile 2004 :

    - della delibera 23 marzo 2004 n. 682;

    quanto ai motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2004 :

  4. della delibera GR 3 settembre 2004 n. 1366 (dief 2004);

  5. della delibera 14 ottobre 2004 n. 2677 con il quale il direttore generale della AUSL TA/1 ha reiterato le determinazioni regionali;

    quanto ai motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2005:

    - delle note 1 febbraio 2005 n. 322 e della nota 8 febbraio 2005 n. 1015 della AUSL TA/1;

    quanto ai motivi aggiunti notificati l'8 aprile 2005:

    - della nota 8 maggio 2005 n. 1014 diretta al Laboratorio Analisi Cliniche del dr. Giocoia;

    Visto il ricorso con i relativi allegati e i motivi aggiunti;;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. Ta/1, del Laboratorio Analisi Biomedical's Srl e della Regione Puglia;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 29 settembre 2006, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;

    Comparsi gli avv.ti Lofoco, Lenoci, Portaluri e Francesco Caputi Jambrenghi, per l'avv. Marinelli;

    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO
    1. Con ricorso notificato l'11 marzo 2004, i nominati in epigrafe, titolari di strutture private provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, hanno impugnato le determinazioni aventi ad oggetto i tetti di spesa per l'anno 2004 ed, in particolare, le deliberazioni del direttore generale:

    - n. 371 del 20 febbraio 2004, (comunicata con nota a firma del D.G. AUSL TA/1 prot. a 0001096, del 25.2.2004, pur essa impugnata), la deliberazione del D.G. ASL TA/1 n. 2129 del 14.10.2003, la deliberazione del D.G. ASL TA/1 n. 2515 del 17.11.2003;

    Questi i motivi:

    1. - incompetenza del D.G. della ASL a determinare in via autonoma ed unilaterale la quantità e la qualità delle prestazioni da svolgere in ambito privato. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento de cittadini nell'azione della P.A. di cui all'art 97 Cost.. Violazione art 8 quinquies del D.Lvo. 30 dicembre 1992 n. 502. come modificato ed integrato dal D.Lvo 229/99. Violazione ed erronea e/o mancata applicazione dell'art. 30 della L.R. n. 4/2003. Violazione art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento del giusto procedimento e per difetto assoluto di motivazione;

      2- .Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e mancata applicazione dei DD.PP.RR. 6- 8 maggio 2002 e 27 marzo 2003. Violazione art. 6, comma 7, legge 124/94. Violazione art. 8 e ss. del D.Lgs. n. 502/92, nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99 in relazione alla violazione dell'art. 2 lett. "MM" della legge delega n. 419/98. Violazione ed errata applicazione dell'art. 25 L.R. 22.12.2000 n. 28, dell'art. 11 della L.R. 5.12.2001 n. 32 e dell'art. 30 della L.R. 7.3.2003 n. 4 in relazione alla violazione ed errata applicazione del complesso normativo di cui all'art. 32 comma 8 della L. n. 449/1997, in uno agli artt. 2, co 8, L. n. 549/1995, 1, comma 32 della legge 662/96, come successivamente modificati dal D.Lgs n. 229/1999. Eccesso di potere sotto più profili; Incompetenza. illegittimità autonoma ed via derivata;

    2. - Violazione del principio costituzionale di buon andamento e buona amministrazione ex art. 97 Cost.. Violazione dell'art. 3 Cost.. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell'art 3, L. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;

    3. - Violazione di legge. Violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della PA. di cui all'art. 97 Cost.. Violazione del principio dell'art.41 Cost.. Violazione de principio del giusto procedimento. Violazione del D.Lgs n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99. Violazione dell'art. 3 L 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta;

    4. - violazione art. 6, comma 6 e 7 della L. 724/94. Violazione art., 8 e ss. del D.Lgs n. 502/92, nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99, in relazione alla violazione dell'art.2, lett. "MM" della lege delega n. 419/98. Violazione ed errata applicazione dell'art 25 L.R. 22.12.2000 n. 28, dell'art.11 della L.R. 5.12.2001 n. 32 è dell'art.30 della L.R. 7.3.2003 n. 4, in relazione alla violazione ed errata applicazione del complesso normativo di cui all'art. 32, comma 8, della L.R. 449/1997, in uno degli artt. 2, comma 8, L.n. 549/1995, 1, comma 32 della L.n. 662/1996, come successivamente modificati ed integrati dal D.Lgs n 229/1999 Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione, nonchè del giusto procedimento. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione dei principi di efficacia del giudicato. Eccesso di potete per carenza assoluta dei presupposti in fatto e in diritto. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta;

    5. - incompetenza dei Direttore Generale. Violazione dell'art 97 Cost. con riferimento al principio dell'affidamento del cittadino rispetto alla legittimità degli atti della P.A.. Violazione dell'art. 25 della L.R. n 28/00, con riferimento al computo e all'utilizzo dei dati per la determinazione dei tetti di spesa. Eccesso di potere sotto più profili;

      7- avverso la deliberazione n. 1326 del 2003- Violazione del principio del giusto procedimento, di buon andamento e buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di sottoscrizione dei relativi accordi con le strutture accreditate di cui al D. Lgs n. 229/1999. Eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia ed illogicità manifesta;

      8- .violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di buon andamento e di buona Amministrazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di sottoscrizione dei relativi accordi con le strutture accreditate di cui ai D.Lgs. n. 229/1999. Eccesso di potere, erronea presupposizione di fatto, travisamento di fatto, difetto di motivazione, ingiustizia ed illogicità manifesta. Illegittimità per tardività. Sviamento;

      9- .violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di buon andamento e di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa, e relativi accordi con strutture accreditate di cui al D.Lgs. n. 229/99. Eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione di fatto, travisamento di fatto, difetto di motivazione, ingiustizia ed illogicità manifeste. Illegittimità per tardività;

      10- .violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del principio costituzionale e del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento;

    6. - Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e sviamento;

    7. - Violazione del principio del giusto procedimento, di buon andamento e di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di...

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