Sentenza nº 518 da Puglia, Bari, 13 Febbraio 2006

Data di Resoluzione13 Febbraio 2006
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA Nr. 518/2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nr. 43/2005
Sede di Bari - Sezione Seconda Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visto il ricorso 43/2005, proposto dal LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL'S SRL, rappresentato e difeso da Lofoco Avv. Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;

C O N T R O

- l'Azienda U.S.L. Ta/1, rappresentata e difesa da Portaluri Avv. Giovanni, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. Notarnicola, via De Rossi, 16;

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Ancora Avv. Luciano e Portaluri Avv. Pier Luigi, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. Notarnicola via De Rossi 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

quanto al ricorso principale:

della delibera del D.G. AUSL TA/1 n 371 del 20.2.2004, comunicata alla ricorrente in data successiva al 6.3.2004;

della nota a firma del D.G. AUSL TA/1 prot. a 0001096, del 25.2.2004;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la deliberazione del 682 del 23.3.2094, la deliberazione del D.G. ASL TA/1 n. 2129 del 14.10.2003 e la deliberazione del D.G. ASL TA/1 n. 2515 del 17.11.2003;

quanto ai motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2004 :

a)della delibera GR 3 settembre 2004 n. 1366 (dief 2004);

  1. della delibera 14 ottobre 2004 n. 2677 con il quale il direttore generale della AUSL TA/1 ha reiterato le determinazioni regionali (eccetto per le percentuali di regressione tariffaria);

    quanto ai motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2005:

    la nota prot. 1 febbraio 2005 n. 322 della AUSL TA/1.

    Visto il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia e della AUSL TA/1;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 29 settembre 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;

    Comparsi gli avv.ti Lofoco, Lenoci, Portaluri e Ancora;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

    FATTO
    1. Con ricorso notificato il 5 aprile 2004, il Laboratorio Analisi Biomedical's srl, struttura privata provvisoriamente accreditata, ha impugnato le determinazioni afferenti ai tetti di spesa per l'anno 2004 ed, in particolare, le deliberazioni del direttore generale:

    - n. 371 del 20 febbraio 2004, (trasmessa con nota, pur essa impugnata, a firma del D.G. AUSL TA/1 prot. a 0001096, del 25.2.2004);- n. 682 del 23 marzo 2004;- n. 2129 del 14.10.2003; - n. 2515 del 17.11.2003.

    Questi i motivi:

    1. - incompetenza del D.G. della ASL a sancire in - via autonoma ed unilaterale la quantità e la qualità delle prestazioni da svolgere in ambito privato. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento de cittadini nell'azione della P.A. di cui all'art 97 Cost.. Violazione art 8 quinquies del D.Lvo. 30 dicembre 1992 n. 502. come modificato ed integrato dal D.Lvo 229/99. Violazione ed erronea e/o mancata applicazione dell'art. 30 della L.R. n. 4/2003. Violazione art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento del giusto procedimento e per difetto assoluto di motivazione;

      2- .Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili; Incompetenza. illegittimità autonoma ed via derivata;

    2. - Violazione del principio costituzionale di buon andamento e buona amministrazione ex art. 97 Cost.. Violazione dell'art. 3 Cost.. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell'art 3, L. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;

    3. - Violazione di legge. Violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della PA. di cui all'art. 97 Cost.. Violazione del principio dell'art.41 Cost.. Violazione de principio del giusto procedimento. Violazione del D.Lgs n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99. Violazione dell'art. 3 L 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta;

    4. - violazione art. 6, comma 6 e 7 della L. 724/94. Violazione art., 8 e ss. del D.Lgs n. 502/92, nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99, in relazione alla violazione dell'art.2, lett. "MM" della lege delega n. 419/98. Violazione ed errata applicazione dell'art 25 L.R. 22.12.2000 n. 28, dell'art.11 della L.R. 5.12.2001 n. 32 è dell'art.30 della L.R. 7.3.2003 n. 4, in relazione alla violazione ed errata applicazione del complesso normativo di cui all'art. 32, comma 8, della L.R. 449/1997, in uno degli artt. 2, comma 8, L.n. 549/1995, 1, comma 32 della L.n. 662/1996, come successivamente modificati ed integrati dal D.Lgs n 229/1999 Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione, nonchè del giusto procedimento. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione dei principi di efficacia del giudicato. Eccesso di potete sotto più profili; illegittimità autonoma ed in via derivata;

      avverso le pregresse determinazioni relative al tetto di spesa imposto nel 2003

    5. - incompetenza dei Direttore Generale. Violazione dell'art 97 Cost. con riferimento al principio dell'affidamento del cittadino rispetto alla legittimità degli atti della P.A.. Violazione dell'art. 25 della L.R. n 28/00, con riferimento al computo e all'utilizzo dei dati per la determinazione dei tetti di spesa. Eccesso di poter sotto più profili; illegittimità in via autonoma e derivata;

      7- avverso la deliberazione n. 1326 del 2003- Violazione del principio del giusto procedimento, di buon andamento e buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di sottoscrizione dei relativi accordi con le strutture accreditate di cui al D. Lgs n. 229/1999. Eccesso di potere sotto più profili;

      8- .violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di buon andamento e di buona Amministrazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di sottoscrizione dei relativi accordi con le strutture accreditate di cui ai D.Lgs. n. 229/1999. Eccesso di potere sotto più profili;

      9- .violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della P.A., di buon andamento e di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa, e relativi accordi con strutture accreditate di cui al D.Lgs. n. 229/99. Eccesso di potere sotto più profili;

      10- .violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del principio costituzionale e del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento;

    6. - Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e sviamento;

    7. - Violazione del principio del giusto procedimento, di buon andamento e di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione delle norme regolanti il procedimento di determinazione dei c.d. tetti di spesa e di sottoscrizione dei relativi accordi con le strutture accreditate di cui al D.Lgs n. 229/1999. Eccesso di potere sotto più profili.

      Con ord. n. 657 del 22 giugno 2004 la Sezione staccata di Lecce ha accolto la domanda di sospensione della delibera n. 371 del 2004 nel precipuo rilievo di aver con ordinanza n. 8698 del 2003 rimesso alla Corte Costituzionale la verifica della costituzionalità dell'art. 30 della l.r n. 4 del 2003.

      Detta ordinanza è stata parzialmente riformata, con ordinanza 29 ottobre 2004 n. 5253 della V sezione del Consiglio di Stato, nel rilievo, tra l'altro, che l'art. 17 della l.r 4 agosto 2004 n. 14 prevede espressamente, a decorrere dal 2004, la remunerazione, qualunque ridotta, di tutti i volumi di prestazioni erogati in eccedenza.

      B.- Dopo aver intrattenuto trattative con le OO.SS., con delibera n. 1366 del 2004 (DIEF 2004) la giunta regionale: ha fissato il tetto invalicabile incrementato dell'8% rispetto al tetto del 2003, ha addolcito la curva delle regressioni tariffarie, riconosciuta la remunerabilità dell'extra- budget nella misura del 30%; ha anticipato in via provvisoria per il 2005 un aumento del tetto massimo di remunerazione pari al 3, 8%.

      In applicazione di detto Dief, con delibera 14 ottobre 2004 n. 2667 il direttore generale della AUSL intimata ha individuato i tetti di spesa definitivi per le singole strutture private.

      Detti atti sono l'oggetto dei motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2004.

      Questi i motivi:

    8. - (e non 14) illegittimità derivata;

    9. - violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere sotto più profili;

    10. - violazione del principio dell'affidamento, eccesso di potere sotto più profili;

    11. - violazione del principio dell'affidamento, violazione della lr n. 14 del 2004; eccesso di potere sotto più profili;

    12. - violazione del principio del giusto procedimento e del principio della libera iniziativa economica.

      C.- Con nota prot. 1 febbraio 2005 n. 322 la AUS TA/1 ha informato la ricorrente di aver "calcolato" sia il conguaglio delle somme ad essa dovute in applicazione delle deliberazioni n. 1366 del 2004 e n. 2667 del 2004, sia le somme da retribuire integralmente per le prestazioni erogate nel mese di settembre 2004;

      Avverso tale nota, illegittima in via derivata, con motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2005, vengono riproposti i motivi di cui ai ricorso ed ai motivi aggiunti 16 novembre 2004.

      D.- La costituita Azienda USL TA/1 ha prodotto documenti e memorie, eccependo preliminarmente: l'inammissibilità del ricorso e dei motivi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT