Sentenza nº 270 da Constitutional Court (Italy), 24 Dicembre 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione24 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 270

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† † Giudice

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††† †††ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dellíarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dellíarticolo 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004), promossi con due ricorsi della Regione Siciliana (reg. ric. nn. 30 e 98 del 2003), con un ricorso della Regione Veneto (reg. ric. 31 del 2003), con tre ricorsi della Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 32 del 2003 e nn. 3 e 33 del 2004) e con due ricorsi della Regione Marche (reg. ric. nn. 34 e 96 del 2003), notificati il 21 marzo 2003 (reg. ric. nn. 30, 31, 32 e 34 del 2003), il 19 dicembre 2003 (reg. ric. nn. 96 e 98 del 2003), il 27 dicembre 2003 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 24 febbraio 2004 (reg. ric. n. 33 del 2004), depositati in cancelleria il 26 marzo 2003 (reg. ric. n. 30 del 2003), il 27 marzo 2003 (reg. ric. nn. 31, 32 e 34 del 2003), il 23 dicembre 2003 (reg. ric. 96 del 2003), il 29 dicembre 2003 (reg. ric. 98 del 2003), il 2 gennaio 2004 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 4 marzo 2004 (reg. ric. n. 33 del 2004) ed iscritti ai nn. 30, 31, 32, 34, 96 e 98 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 3 e 33 del registro ricorsi 2004.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Carlo Albini per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Marche e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 26 marzo 2003, ha impugnato líart. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base di principi e criteri direttivi individuati nello stesso articolo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, della Costituzione, nonchÈ dellíart. 17, lettere b) e c) dello statuto regionale.

    La Regione ritiene che la disposizione impugnata sia da ricondurre alla materia ìricerca scientificaî e alla materia ìtutela della saluteî, entrambe affidate alla legislazione concorrente dallíart. 117, comma terzo, della Costituzione e, quanto alla ìtutela della saluteî, altresÏ contemplata nello statuto della Regione Siciliana (art. 17, lettere b e c).

    In particolare, secondo la ricorrente, la norma impugnata delegherebbe il Governo al riordino della disciplina degli IRCCS, mentre ´avrebbe dovuto limitarsi a fissare ëi principi e i criteri direttivií, aventi natura di principi fondamentali destinati alle Regioni quali limiti allíesercizio della potest‡ legislativa alle stesse ascrittaª. Il concreto riordino avrebbe dovuto essere effettuato con norme regionali e non con decreto legislativo.

    La Regione conclude affermando che líattribuzione al Ministero della salute, operata dalla norma oggetto di censura, del compito di procedere alla trasformazione dei predetti istituti, anche se con líintesa della Regione interessata, sarebbe lesiva del riparto delle funzioni amministrative di cui allíart. 118 della Costituzione.

  2. ñ Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 27 marzo 2003, anche la Regione Veneto ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

    La ricorrente ritiene che la materia disciplinata dallíart. 42 rientri nellíambito della tutela della salute prevista dallíart. 117, terzo comma, Cost. Díaltra parte, la disciplina della trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni e líorganizzazione a rete di quelli dedicati a particolari discipline non potrebbero neppure essere ricondotte ´nellíambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma dellíart. 117ª.

    Il rispetto della competenza regionale in una materia di legislazione concorrente, richiederebbe il riconoscimento della possibilit‡ per la Regione di porre norme di dettaglio, possibilit‡ che non potrebbe ridursi alla ìsemplice espressioneî di un parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema del decreto legislativo.

    La Regione ritiene, pertanto, che gli articoli oggetto di censura violino gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

  3. ñ Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 27 marzo 2003, ha impugnato, fra gli altri, gli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

    Preliminarmente, la ricorrente illustra líevoluzione della disciplina legislativa sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, evidenziando ´la loro progressiva attrazione nellíambito del servizio sanitario, quindi verso la competenza regionaleª.

    In particolare, la ricorrente ritiene che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il quale ha attribuito alla potest‡ legislativa concorrente delle Regioni sia la ìtutela della saluteî, sia la ìricerca scientificaî, líassetto degli IRCCS dovrebbe considerarsi interamente assorbito nellíambito della competenza regionale, nel rispetto dei soli principÓ fondamentali posti dalla legge statale.

    Líart. 42 impugnato violerebbe invece la competenza legislativa regionale, in quanto non si limiterebbe a determinare i soli principÓ fondamentali, nÈ delegherebbe il Governo ad adottare norme di tale tipologia, dal momento che i singoli principÓ e criteri direttivi contenuti nella delega consentirebbero al legislatore delegato di porre norme di dettaglio. La competenza legislativa regionale risulterebbe, dunque, del tutto estranea al complessivo impianto della delega.

    La ricorrente esclude che si versi nella materia dellíordinamento e organizzazione degli ìenti pubblici nazionaliî, di cui allíart. 117, comma secondo, lettera g), Cost., in quanto per enti nazionali, a seguito del nuovo assetto istituzionale, andrebbero considerati solo quelli che operano nelle materie ora riservate allo Stato o quelli individuati da idonee fonti che ne prevedano líesistenza a tutela di interessi infrazionabili.

    ††††††††††† Specifica censura Ë rivolta dalla Regione nei confronti dellíart. 42, comma 1, lettera a), della citata legge, il quale individua, come principio e criterio della delega, la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ìnel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano [Ö], díintesa con la regione interessataî, in fondazioni di rilievo nazionale sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dellíeconomia e delle finanze, ìferma restando la natura pubblica degli istituti medesimiî. La Regione Emilia-Romagna ritiene che tanto il rispetto delle attribuzioni regionali quanto la previsione di uníintesa riguardino le sole modalit‡ e condizioni attraverso le quali il Ministero della salute provvederebbe alla trasformazione in fondazioni. Tale disposizione sarebbe quindi in contrasto sia con líart. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbe in ambiti di competenza legislativa regionale, sia con líart. 118 Cost., in quanto anche se la materia fosse di competenza statale, la Regione sarebbe il livello adeguato per deliberare e gestire líeventuale trasformazione ed esercitare la vigilanza ´in connessione con i propri compiti generali in materia di tutela della salute e di gestione del servizio sanitarioª.

    Relativamente al medesimo art. 42, comma 1, lettera b), la Regione ritiene che líindirizzo dato al Governo, concernente líistituzione degli organi e i profili organizzativi, dovrebbe essere rivolto al legislatore regionale e che la prevista rappresentanza ìpariteticaî del Ministero della salute e della Regione interessata nel consiglio di amministrazione rappresenterebbe uníindebita ingerenza del Ministero in compiti di gestione locali. Lesive delle competenze regionali sarebbero poi la riserva di nomina del direttore generale-amministratore delegato al consiglio di amministrazione, cosÏ come la previsione che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministero della salute ìsentita la Regione interessataî, anzichÈ dalla Regione competente. Tali norme avrebbero comunque carattere di dettaglio e non sarebbero pi˘ rispondenti...

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