Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2007

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione07 Giugno 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178 ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo Maria††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dellíIstituto oncologico veneto), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2006.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Veneto;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica dellí8 maggio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso consegnato allíufficiale giudiziario competente per la notificazione il 25 febbraio 2006, notificato il successivo giorno 27 dello stesso mese e depositato in cancelleria il† 7 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, in riferimento allíart. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dellíIstituto oncologico veneto).

    ††††††††††† Il ricorrente premette che la† materia degli† Istituti† di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni Ë stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 270 del 2005, nella quale Ë stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potest‡ legislativa statale† di cui allíart. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (essendo tali istituti non enti nazionali, bensÏ enti a mera rilevanza nazionale), tuttavia líesigenza di garantire uníadeguata uniformit‡ al sistema e la tutela degli interessi unitari esistenti in materia giustifica líattrazione† allo Stato, in via di sussidiariet‡, di funzioni che sono di competenza delle Regioni.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, lo Stato sarebbe legittimamente intervenuto in materia di IRCCS con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), avocando a sÈ certi poteri, ma contemporaneamente prevedendo la necessit‡ di uníintesa con le Regioni, come risulterebbe dallíart. 5 del d. lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui questo rimette ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle ´modalit‡ di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere† scientifico non trasformati in Fondazioniª, intesa raggiunta con líaccordo Stato-Regioni del 1∞ luglio 2004.

    Conseguentemente, secondo il ricorrente, in materia di IRCCS non trasformati in fondazioni, la potest‡ legislativa regionale deve rispettare i principÓ fondamentali contenuti nel d. lgs. n. 288 del 2003 e nel relativo atto díintesa, che del primo costituirebbe parte integrante, profilandosi altrimenti la violazione, per un verso, dellíart. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione.

    In particolare, i menzionati profili di illegittimit‡ costituzionale sarebbero ravvisabili nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dellíart. 3.

    Il comma 3, nello stabilire che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dellíIstituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale, si porrebbe in contrasto con líart. 2, comma 1, dellíatto di intesa del 1∞ luglio 2004, il quale prevede una diversa composizione di detto consiglio, statuendo che questo sia ´composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regioneª.

    Il comma 4, poi, disponendo che il presidente del consiglio di indirizzo e verifica† dellíIstituto Ë nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso, violerebbe líart. 2, comma 1, dellíatto di intesa, il quale invece prevede che esso sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.

    Il comma 5, che statuisce che il presidente del collegio† sindacale dellíIstituto Ë nominato dal direttore generale tra i...

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