Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialita'.
Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalita'
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialita'.
Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. 1 AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e di controllo".
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalita'
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d) .
Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. (1) AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e di controllo".