DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269 - Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force18 Agosto 1993
Enactment Date30 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/03/093G0341/CONSOLIDATED/20010608
Published date03 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 68
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'

  1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.

  2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

  3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto.

  4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale.

Art 2.

Competenze statali

  1. Al Ministero della sanita' compete:

    a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;

    b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;

    c) l'attivita' di controllo;

    d) l'alta vigilanza.

  2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sono disciplinati:

    a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attivita' di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonche' dell'attivita' di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento;

    b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti;

    c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti gia' concessi;

    d) gli atti degli Istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;

    e) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli Istituti;

    f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica della attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica;

    g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale;

    h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;

    i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici.

    l) l'attivita' del Direttore scientifico che assume la responsabilita' complessiva delle attivita' di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'Istituto.

  4. E' fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti con personalita' giuridica di diritto privato.

Art 2.

Competenze statali

  1. Al Ministero della sanita' compete:

    a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;

    b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;

    c) l'attivita' di controllo;

    d) l'alta vigilanza.

  2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 1

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei...

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