Sentenza nº 423 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2004

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione29 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 423

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio†††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Presidente††††††††††††††††

- Carlo††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

- Fernanda††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Guido†††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Piero Alberto††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco †††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco†††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso ††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente††††††††††††††††††††† †

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 46, commi 2, 3, 4, 5, 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003); dellíart. 21, comma 6 e parte del comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellíandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; dellíart. 3, commi 101, 116 e 117 e dellíart. 4, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004), promossi con un ricorso della Regione Umbria, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2003, con tre ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 1∞ marzo 2003, il 23 gennaio e il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 7 marzo 2003, il 29 gennaio e il 4 marzo 2004 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 13 e 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso (r. ric. n. 22 del 2003) notificato il 28 febbraio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Umbria ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale, in via principale, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria† 2003), impugnando ñ tra le altre ñ le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dellíart. 46, per violazione dellíart. 117, quarto comma, della Costituzione.

    Líart. 46, comma 2, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellíeconomia e delle finanze e díintesa con la Conferenza unificata, il compito di disporre annualmente con propri decreti la ripartizione delle risorse del Fondo di cui allíart. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), disponendo che sia assicurato prioritariamente líintegrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi, nonchÈ che sia destinato almeno il 10 per cento delle risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per líacquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalit‡.

    La Regione Umbria rileva la difficolt‡ di ´comprendere come giuridicamente líintervento possa essere di per sÈ costitutivo di una posizione di diritto soggettivoª, se non ritenendo che la disposizione impugnata intenda ´fare riferimento a prestazioni a carico dellíIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)ª, ciÚ che, perÚ, equivarrebbe a ´sottrarre indebitamente a stanziamenti destinati a politiche sociali quote per interventi di altra naturaª. Analogamente, la denunciata violazione del quarto comma dellíart. 117 della Costituzione, sarebbe, altresÏ, evidenziata dalla circostanza che ´la disposizione in esame non si limita ad indicare degli obiettivi generali di politica sociale, ma fissa delle priorit‡ ben determinate, sovrapponendosi alla competenza in tale materia del legislatore regionaleª.

    La norma, infine, contenuta nel comma 4 dellíimpugnato art. 46, relativa al ´monitoraggio sullíutilizzo dei fondiª, essendo ´consequenziale alla fissazione delle priorit‡ sopra evidenziateª† sarebbe, per gli aspetti prima sottolineati, invasiva della potest‡ legislativa regionale.

  2. - Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilit‡, o comunque il rigetto, del ricorso suddetto.

    In particolare, la questione proposta sarebbe infondata, atteso che lo Stato avrebbe legittimamente esercitato la potest‡ che gli deriva dalla lettera m) dellíart. 117, secondo comma, della Costituzione, limitandosi a fissare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, al fine di garantirne la uniformit‡ su tutto il territorio nazionale.

    CiÚ premesso, líAvvocatura generale dello Stato conclude evidenziando come la ´fissazione delle priorit‡ª non esulerebbe, pertanto, dalle competenze dello Stato.

  3. - Con ricorso (r. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1∞ marzo e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale, in via principale, della medesima legge n. 289 del 2002, censurando ñ unitamente a numerose altre disposizioni che non vengono qui in rilievo ñ i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dellíart. 46, che disciplinano ´la gestione del Fondo nazionale per le politiche socialiª.

    Sul presupposto che ñ dopo líintervenuta riforma del Titolo V della Costituzione ñ líoggetto delle norme censurate rientra nellíambito della competenza legislativa residuale delle Regioni, tranne per ciÚ che riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto previsto dal comma 2 dellíarticolo impugnato, spetta alle Regioni assicurare líintegrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi. Per il medesimo motivo, inoltre, risulterebbe privo di base costituzionale líulteriore vincolo rappresentato dalla destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del Fondo a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, con preferenza per finanziamenti relativi allíacquisto della prima casa di abitazione e al sostegno della natalit‡, giacchÈ si tratta ñ secondo la ricorrente ñ ´di concrete scelte di politica sociale, la cui priorit‡ puÚ variare nelle diverse Regioni, secondo criteri di decisione ormai regionaliª.

    NÈ ad escludere la denunciata violazione del nuovo criterio di distribuzione della competenza legislativa in materia di ìpolitica socialeî potrebbe invocarsi la previsione secondo cui ´la ripartizione del Fondo tra i diversi usi avverrebbe ìdíintesa con la Conferenza unificata di cui allíart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281îª, giacchÈ, in particolare, la previsione di un sistema siffatto equivarrebbe a perpetuare ´un meccanismo centralizzato, sia pure comprendente la partecipazione delle Regioniª, non pi˘ in linea con líattuale assetto costituzionale.

    La ricorrente, inoltre, censura la previsione di cui al comma 3 dellíart. 46 relativo alla fissazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei livelli essenziali delle prestazioni. Essa precisa, in proposito, che la propria contestazione non investe tale meccanismo in sÈ considerato, ma riguarda ´invece la parte in cui si prevede che la determinazione di tali livelli avvenga ìnei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche socialiîª, e ciÚ in quanto dovrebbe essere ´la stessa misura complessiva del Fondoª a formare ´oggetto di una determinazione concordata tra Stato e Regioni, al fine di assicurarne una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimaleª.

    Le censure della Regione Emilia-Romagna investono, infine, anche le previsioni dei commi 5 e 6 dellíart. 46 della legge n. 289 del 2002.†

    In relazione al primo di tali commi ñ che, per líipotesi di ´mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dellíanno successivo a quello in cui sono state assegnateª, sancisce la revoca dei finanziamenti stanziati ñ la ricorrente evidenzia che, mentre il persistere di un vincolo di destinazione ´puÚ essere accettato in quanto inevitabile, nel presente stato di inattuazione dellíart. 119ª della Costituzione, la previsione, invece, di un gravoso termine di decadenza, potendo frustrare la programmazione e la gestione di fondi da parte della singola Regione, rappresenterebbe una violazione dellíautonomia finanziaria della Regione stessa.

    Censurata Ë, da ultimo, la previsione del comma 6 dellíarticolo in questione, giacchÈ il conferimento, per il triennio 2003-2005, alla Federazione dei maestri del lavoro díItalia di un contributo annuo di 260.000 euro integrerebbe ´una destinazione legislativa arbitraria ed irrazionale...

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