Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 2007 - Trattazione separata delle questioni relative all'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290 - Dec...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - la Regione Veneto, con ricorso (iscritto al n. 10 del reg. ric. 2007) notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 1° marzo, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, come desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., nonche' dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    La ricorrente ha prospettato specifiche censure in ordine a ciascuno dei commi impugnati.

  2. - L'art. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 istituisce un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, "destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico" (detto termine e' stato poi spostato al 31 dicembre 2008 dall'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, che reca "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria").

    La Regione Veneto assume che il contenuto della predetta norma attiene alla materia servizi sociali, nonche', per alcuni versi, alla materia commercio.

    Poiche' entrambi i suddetti ambiti materiali rientrano nella potesta' legislativa residuale delle Regioni, lo Stato non potrebbe istituire e disciplinare, in questi settori, finanziamenti a destinazione vincolata, come la Corte costituzionale, piu' volte, ha avuto modo di affermare.

    Ne' il Fondo in esame potrebbe essere qualificato come perequativo, senza vincoli di destinazione, o quale risorsa aggiuntiva o intervento speciale, ai sensi dell'art. 119, terzo e quinto comma, Cost.

    La Regione ritiene, altresi', che la disposizione non potrebbe essere ricondotta alla materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., rimessa alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.

    A sostegno di tale deduzione, la difesa regionale richiama la sentenza n. 423 del 2004, con la quale la Corte ha ritenuto che l'art. 3, comma 116, lettera b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) - nel disporre che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali doveva essere utilizzato anche per la finalita' dell'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), - violasse la competenza regionale in materia di servizi sociali.

    La norma impugnata, nel porre precisi vincoli di destinazione a risorse economiche in materie di competenza regionale, darebbe, quindi, luogo ad una lesione dell'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni, e non sarebbe, dunque, conforme al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Costituzione.

    A cio' conseguirebbe, secondo la Regione, anche la violazione dell'autonomia amministrativa regionale, come costituzionalmente garantita dall'art. 118 Cost.

  3. - E' stato, inoltre, oggetto di impugnazione il comma 635 del citato art. 1, il quale prevede che "al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionale di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia".

    Secondo la ricorrente la norma in esame, per il suo contenuto dettagliato, inciderebbe, ledendola, sulla competenza regionale concorrente in materia di istruzione.

    La stessa, nel contemplare un finanziamento a destinazione vincolata in una materia, come si e' detto, concorrente, violerebbe anche l'art. 118 Cost. (si cita la sentenza n. 423 del 2004 della Corte costituzionale che, ad avviso della Regione, avrebbe dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una "norma analoga").

    In subordine, la Regione assume che il comma impugnato sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione, come desumibile, in particolare, dagli artt. 5, 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001.

  4. - I commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono esaminati e censurati unitariamente dalla Regione Veneto.

    I commi 1250, 1251 e 1252 prevedono l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia, e stabiliscono l'utilizzazione dello stesso per determinate finalita', demandando al Ministro delle politiche per la famiglia di ripartire, con proprio decreto, gli stanziamenti tra i diversi interventi previsti.

    A sua volta, il comma 1261 del citato art. 1 dispone l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', con la previsione della destinazione di una quota al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Spetta al Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilire i criteri di ripartizione del Fondo medesimo; quest'ultimo dovra' prevedere una quota da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

    Il comma 1290 stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo al Fondo per le politiche giovanili, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    La Regione ricorda come il suddetto art. 19 ha costituito oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte e richiama, altresi', a sostegno della lesivita' dei commi sopra citati, senza tuttavia esplicitarle nuovamente, le censure svolte in quella sede.

    La ricorrente assume, infine, che i commi 1251, 1252, 1261 e 1290 devono essere riferiti alla materia politiche sociali, attribuita alla potesta' legislativa residuale delle Regioni e che, pertanto, sarebbero violate, oltre la suddetta potesta' legislativa, anche le relative autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) della Regione.

  5. - Il comma 1267 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anch'esso impugnato, dispone l'istituzione presso il Ministero della solidarieta' sociale del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, per il quale e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    Il Fondo e', altresi', finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Anche in questo caso, ad avviso della difesa regionale, si verte nella materia politiche sociali, con la conseguente violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.

    In subordine, comunque, la Regione osserva che, tenuto conto delle possibili interferenze tra la suddetta materia e le materie diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a) e immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b), attribuite alla potesta' esclusiva dello Stato, vi sarebbe in ogni caso la lesione del principio di leale collaborazione, come desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., nonche' dall'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001.

  6. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

    In primo luogo, la difesa dello Stato osserva che la previsione di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 non e' ascrivibile alle materie servizi sociali o commercio, quanto alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere...

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