n. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2017 -

Ricorso nell'interesse della Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), con sede in Milano - Piazza Citta' di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore, dott. Roberto Maroni, nato a Varese il 15 marzo 1955, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della giunta regionale n. 6848 del 12 luglio 2017 e per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Maria Lucia Tamborino dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ulisse Corea in Roma, via di Villa Sacchetti, 9. (Si indica il recapito di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del legale domiciliatario avv. Ulisse Corea: fax: 06-36001570;

pec: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org). Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma 00187, Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma 00186, via dei Portoghesi, 12. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 144 del 23 giugno 2017, Supplemento ordinario n. 31. 1. L'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», viene a riguardare la materia dei «trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite», stabilendo che per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia riconosciuta alle singole regioni che ne sono destinatarie, solo «a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite». Detta disposizione dispone, inoltre, che la certificazione di ciascuna regione sia «formalizzata» tramite Intesa in Conferenza unificata entro il 10 luglio di ogni anno e che, in caso di mancata intesa, il «riconoscimento in favore della regione interessata» venga deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali. Tutto cio', dichiara la norma, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Nel caso in cui le regioni non certifichino quanto previsto nel medesimo comma e non si raggiunga l'Intesa in Conferenza unificata, il comma 1 dell'art. 39 in parola sottintende che possa anche non procedersi al riconoscimento alla Regione interessata del trasferimento statale per una percentuale pari al 20% delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale altrimenti spettante. La disposizione impugnata prevede che la decisione circa il versamento dell'ultimo 20% sia oggetto di determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale il legislatore non appone alcun vincolo ne' di tempi da rispettare ne' di obiettivi. Tale interpretazione e' stata avvalorata dalla Commissione armonizzazione contabile degli enti territoriali - (Commissione Arconet) - di cui all'art. 3-bis, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni che e' stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali. Le regioni hanno formulato apposito quesito circa l'interpretazione da dare all'art. 39 in esame anche in ordine alla possibilita' di accertare le somme a bilancio delle regioni ma la risposta e' stata negativa: «l'entrata sara' accertata a seguito della registrazione dell'impegno da parte del bilancio dello Stato. A maggior ragione, nelle more dell'intesa e della delibera della PCM, il 20% del fondo nazionale trasporti non puo' essere accertato. Nel caso in cui, a seguito della mancata intesa e della proposta del Dipartimento per gli affari regionali, la Presidenza del Consiglio non riconosca alla regione il 20 per cento del fondo... sara' necessario ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti l'entrata ..., con apposita variazione di bilancio.». In proposito, vedasi il punto 5 verbale della seduta 14 giugno 2017 (in all.). Viene incisa, senza alcun dubbio, la competenza residuale regionale in Materia di trasporto pubblico locale - in seguito, «TPL» - di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione: la Presidenza del Consiglio dei ministri ha facolta' di poter disporre in ordine al trasferimento delle risorse destinate alle regioni dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - per un importo pari al 20%;

detta facolta' puo' anche tradursi nel mancato riconoscimento di dette somme altrimenti destinate alle regioni dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. 2. L'applicazione dell'art. 39 in parola, vigente gia' dal 23 giugno 2017, si ritiene contenga - di conseguenza - una soda di sanzione consistente nella riduzione all'80% del trasferimento «certo» della quota spettante ad ogni singola Regione del Fondo nazionale trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Come riconosciuto dalla Commissione Arconet, le regioni non possono procedere all'accertamento in Bilancio che di una somma di importo pari appunto dell'80% della quota sopra descritta, con conseguente trasferimento agli enti locali di queste sole risorse. Per l'anno in corso, le quote, - che vengono versate mensilmente agli enti locali e alle agenzie TPL, nel caso della Lombardia, per come diremo in seguito - dovranno di certo essere rideterminate, perche' erano state finora calcolate facendo riferimento all'ammontare complessivo delle risorse pari al 100% e non all'80%, come invece impone, oggi, la novella che si viene pertanto ad impugnare, chiedendone al contempo la sospensione. Infatti, il mancato trasferimento in tempi certi delle risorse statali ed il mancato accertamento a Bilancio - lo si ribadisce, porta le regioni ad autodeterminarsi - sul piano legislativo ed amministrativo - sulla base delle risorse «certe» ovvero sulla base di risorse decurtate all'80%, compromettendo cosi' l'esercizio dei servizi TPL - e l'intera organizzazione dello svolgimento di tali servizi all'interno dei bacini territoriali ottimali e omogenei definiti - per quanto riguarda l'ordinamento regionale della Lombardia - dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6. 3. L'art. 39, comma 1, piu' volte citato fa riferimento «alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014», L'Accordo (in allegato) riguarda il «processo di riordino» delle funzioni non fondamentali delle province previsto dall'art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 7 aprile 2014. Di interesse, sono gli articoli 15 e 16 dell'Accordo ad oggetto gli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento delle funzioni;

dette disposizioni vengono a connotarsi per il continuo richiamo alla condivisione di «metodologie per la ricognizione delle spese necessarie alla gestione delle funzioni oggetto del trasferimento». Per Regione Lombardia, l'accordo e' stato attuato con legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (art. 2 recante le «funzioni confermate in capo alle province») e con la successiva legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 che e' venuta a meglio valorizzare l'accordo con riguardo alle citta' metropolitane (articoli 2 e 3). Le norme finanziarie prevedono le risorse da trasferire «a ciascuna provincia e citta' metropolitana ... per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite», ai sensi del citato accordo;

tra esse vi sono anche le risorse da erogare per il TPL (v. art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19/2015 e art. 12 della legge regionale n. 32/2015): le stesse risorse per il TPL che di derivazione statale, sono, oggi, «bloccate» in attesa della certificazione ex art. 39 decreto-legge n. 50/2017. Le risorse complessivamente previste dalle leggi regionali attuative dell'accordo, ammontano a complessivi 195 mln di euro annui di cui buona parte sono per il TPL, come puo' vedersi dal successivo schema: Le risorse previste risultano cosi' composte: (DGR n. 4117 del 2 ottobre 2015): €

152.554.114 per TPL, €

15.000.000 per Agricoltura, €

15.000.000 per Formazione professionale, €

12.454.846 per le ulteriori funzioni regionali delegate Totale: €

195.000.000 Viene successivamente sottoscritta l'Intesa 15 dicembre 2015 tra Regione Lombardia, province e Citta' Metropolitana di Milano, rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL) e dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) Lombardia;

il punto 2 dell'Intesa stabilisce che le risorse di cui sopra coprono le spese per le funzioni regionali delegate fino all'anno 2018, incrementate di 20 mln di euro: esse, dichiarano gli enti sottoscrittori, «soddisfano integralmente qualsiasi richiesta e fabbisogno delle Province in relazione all'esercizio delle funzioni delegate». Con la DGR n. 4605 del 17 dicembre 2015 di presa atto dell'Intesa del 15 dicembre 2015, si precisa che i €

20 mln. di euro aggiuntivi sono assegnati al TPL. Nel corso del 2016 le risorse di €

15.000.000 previste per...

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