Sentenza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 2003

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione27 Marzo 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 87

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’Opera di previdenza a favore dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza del 29 aprile 2002 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Bedulli Angelo ed altri e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Bedulli Angelo ed altri e della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

uditi gli avvocati Luciano Nardino per Bedulli Angelo ed altri, Paolo Tosi per Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 29 aprile 2002, il Tribunale di Brescia – sezione del lavoro e della previdenza sociale – solleva, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) nonché degli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’Opera di previdenza a favore dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) nella parte in cui per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (e di altri lavoratori ad essi assimilabili) prevedono, così come stabilito per altre categorie di lavoratori, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, la liquidazione "dell’indennità di buonuscita con calcolo della quota di indennità integrativa speciale al 48% (80% del 60%), in luogo del 60%", benché solo per essi sia prevista la ritenuta contributiva del 4% sull’intero 60% dell’i.i.s..

    Riferisce il rimettente che Angelo Bedulli e altri avevano proposto ricorso volto ad ottenere, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato società di trasporti s.p.a.), l’accertamento del loro diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inserimento nella base di calcolo del 60%, piuttosto che del 48% dell’i.i.s., e la conseguente condanna dell’ente convenuto alla corresponsione della differenza del 12% sull’indennità integrativa speciale, da liquidarsi negli importi specificamente indicati; e ciò in quanto - premesso che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato avevano ricevuto l’indennità di buonuscita, fino al 31 maggio 1994 dall’Opafs, ente previdenziale disciplinato dalla legge n. 829 del 1973, e successivamente da Ferrovie dello Stato s.p.a., mentre a partire dal 1° giugno 1996 avevano riscosso, al momento del collocamento a riposo, l’indennità di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. - la legge n. 87 del 1994, disponendo l’inserimento nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, in determinate quote, dell’indennità integrativa speciale, ne aveva graduato il computo, nelle diverse gestioni, in misura inversamente proporzionale a quella del restante trattamento economico, al fine di assicurare, in conformità alle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza 243 del 1993, una più ragionevole equivalenza nel risultato finale di calcolo; che in particolare l’art. 1 della legge n. 87 del 1994 aveva previsto il computo dell’indennità integrativa speciale nell’indennità di buonuscita nella misura del 30%, per i dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 (in considerazione del fatto che la base di calcolo dell’emolumento era per essi costituita dal 100% dell’ultimo stipendio annuo complessivo), e del 60% per tutti gli altri dipendenti pubblici e per gli iscritti all’Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (per i quali invece il calcolo veniva effettuato sull’80% dell’ultimo stipendio); che la limitazione alla predetta percentuale della quota di indennità integrativa speciale da utilizzare nella liquidazione degli emolumenti dovuti alla cessazione del rapporto, ne aveva di fatto determinato l’abbattimento al 48%, tale essendo la cifra espressiva del valore dell’80% per cento del 60%; che invece l’art. 1 della legge n. 87 del 1994 andava interpretato, alla stregua di indici ermeneutici di carattere letterale, logico e sistematico, nel senso che la parte di indennità di buonuscita ricollegabile all’indennità integrativa speciale doveva essere calcolata secondo criteri distinti ed autonomi rispetto a quelli fissati nell’art. 14 della legge n. 829 del 1973, di guisa che, ai fini della liquidazione della prima, gli importi ottenuti attraverso l’adozione dei due sistemi di calcolo - l’80% dell’ultimo stipendio mensile, dell’eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti, ex art. 14 della legge n. 829 del 1973, nonché della tredicesima mensilità, ex art. 2 della legge n. 75 del 1980, e il 60% dell’indennità integrativa speciale ex art. 1 della legge n. 87 del 1994 – dovevano essere sommati e non inseriti in un’unica "base"; che, a opinare diversamente, si sarebbe irragionevolmente consentito il versamento...

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