Sentenza nº 5773 da Council of State (Italy), 25 Settembre 2009

Data di Resoluzione25 Settembre 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Claudio Varrone, Presidente

Aldo Fera, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del Tar Lombardia - Brescia n. 431/2004, resa tra le parti, concernente INCLUSIONE INDENNITA' COORDINAMENTO NELLA BASE DI CALCOLO BUONUSCITA.

Sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2004, proposto da:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Valerio Mercanti, Patrizia Tadris, domiciliata per legge in Roma, via della Frezza 17;

Pelillo Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Goffredo Gobbi, Yvonne Messi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina N. 8;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il consigiere Roberta Vigotti;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'istituto nazionale della previdenza sociale chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Lombardia ha accolto in parte il ricorso presentato dall'avvocato Marco Pelillo, già legale dell'istituto e cessato dal servizio in data 16 febbraio 1986, riconoscendone il diritto ad ottenere l'inclusione della indennità di coordinamento nel calcolo dell'indennità di buonuscita e accogliendo l'eccezione di prescrizione della rivalsa disposta dall'Inps per la quota di contributi dovuti dall'interessato.

L'amministrazione sostiene che la decisione impugnata è viziata per violazione artt. 5 e 34 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego dell'Inps, art. 29 dpr n. 411 del 1976 e art. 41, ultimo comma, dpr n. 509 del 1979, in relazione alla natura non stipendiale dell'indennità di coordinamento, introdotta dall'art. 29 dpr cit., all'elencazione degli emolumenti utili ai fini del trattamento previdenziale contenuto nell'art. 5 del predetto regolamento, alla non riconducibilità della medesima indennità alle competenze di cui alla seconda parte della norma regolamentare citata alla luce della revocabilità e temporaneità dell'incarico, revocabilità e temporaneità che, in caso di riconoscimento della commutabilità, creerebbe disparità di trattamento tra dipendenti in quiescenza e dipendenti...

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