LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829 - Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Coming into Force13 Gennaio 1974
Published date29 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/29/073U0829/CONSOLIDATED/19990602
Enactment Date14 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.333 del 29-12-1973
TITOLO I L'ORDINAMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Definizione)

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).

L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Art 2.

(Fini)

Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.

Le finalita' dell'Opera sono:

  1. l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:

    1) indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;

    2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;

    3) sussidi temporanei agli orfani;

    4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

    5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;

    6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;

    7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;

    8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;

  2. l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:

    1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;

    2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;

    3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;

    4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;

    5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;

    6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;

    7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

    8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;

  3. l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.

Art 3.

(Organi dell'OPAFS)

Sono organi dell'OPAFS:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) il collegio dei sindaci.

Art 4.

(Presidente dell'OPAFS)

Presidente dell'OPAFS e' il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il presidente:

  1. ha la legale rappresentanza dell'ente;

  2. convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

  3. determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

  4. adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.

Il presidente puo', per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.

Art 5.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS e' composto:

1) dal presidente;

2) dal direttore del servizio personale, dal direttore del servizio affari generali, dal direttore del servizio ragioneria, dal direttore del servizio lavori e costruzioni e dal direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) da sei rappresentanti degli iscritti, di cui almeno tre in attivita' di servizio.

I consiglieri di cui al punto 3) del precedente comma sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, a carattere nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I consiglieri stessi durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.

In caso di assenza o impedimento i consiglieri di cui al punto 2) del primo comma possono farsi sostituire da loro delegati, quelli di cui al punto 3) possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le modalita' di cui al comma precedente.

Il consiglio elegge fra i suoi membri il vice presidente che dura in carica tre anni.

Alle sedute del consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera ed un avvocato dello Stato, in servizio, designato dall'Avvocatura generale dello Stato e nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario ed un segretario aggiunto, scegliendoli fra i funzionari dell'ufficio amministrativo dell'Opera.

Art 6.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

1) elegge il vice presidente;

2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;

3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;

4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuita' delle prestazioni obbligatorie e facoltative;

5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennita' di buonuscita;

6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonche' quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;

7) vigila sull'attivita' e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;

8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;

9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;

10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;

11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;

12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;

13) delibera l'accettazione di eredita' o di legati a favore dell'Opera;

14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.

Art 7.

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci.

Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente.

I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.

Art 8.

(Composizione del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo e' composto:

1) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'OPAFS, che lo presiede;

2) da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, di cui due scelti fra i consiglieri di cui al punto 2) e tre scelti fra quelli di cui al punto 3) del precedente articolo 5.

Per i casi di assenza o impedimento dei membri si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 5.

Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri.

Il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario o dal segretario aggiunto del consiglio di amministrazione.

Si applicano al comitato esecutivo le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 7.

Art 9.

(Attribuzioni del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo:

1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;

2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;

3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui...

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