Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2002

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione16 Maggio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.195

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data 25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o. n. 556 del 2001) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 104 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), "nella parte in cui non prevede che in caso di contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice possa, nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen. ovvero sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".

    Il giudice a quo premette: che procede nei confronti di un imputato, minorenne all’epoca dei fatti, per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, numero 2, cod. pen.; che il reato, commesso nel 1997, é divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non risulta proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di improcedibilità ex art. 425 cod. proc. pen., ma tale pronuncia é impedita dalla contumacia dell'imputato.

    Per effetto delle modifiche recate dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede infatti, al comma 1, che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase - salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza - e, quindi, possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen., o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, solo se il consenso risulti prestato.

    Con la conseguenza che, allorchè l'imputato sia contumace - come nel giudizio a quo – ovvero sia legittimamente assente o irreperibile e non presti perciò il consenso alla definizione del processo, il giudice dell'udienza preliminare non può in alcun caso prosciogliere il minore.

    Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo interesse del minore, in assenza del suo consenso, violerebbe l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore. Non si può infatti dubitare - prosegue il giudice a quo - che sia interesse preminente del minore evitare la sottoposizione a un dibattimento affatto inutile, tanto più che le esigenze difensive dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze di proscioglimento che presuppongono un accertamento di responsabilità.

    La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost., esautorando "di fatto l'autonomia della funzione giurisdizionale del giudice minorile"; l'art. 3 Cost., per l'illogica disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i quali il giudice dell'udienza preliminare ben può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. senza necessità di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che, in...

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