n. 24 SENTENZA 11 - 14 febbraio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di U.M.T. con ordinanza del 22 maggio 2012, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 22 maggio 2012, il Giudice collegiale dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui - sulla base dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita' - esclude che, in caso di contumacia dell'imputato, il consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale. Il giudice a quo premette di essere investito della richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino rumeno minorenne, imputato del delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, primo comma, numero 2, del codice penale). Nel corso dell'udienza preliminare, il difensore dell'imputato, dichiarato contumace, aveva chiesto di poter prestare il consenso alla definizione del processo in tale fase. A fronte dell'opposizione del pubblico ministero - motivata con il carattere personalissimo di tale atto, riservato pertanto esclusivamente all'imputato - il difensore aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma censurata. Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che l'imputato e' chiamato a rispondere del furto di due specchietti e di due copri valvole, asportati da un esercizio commerciale previa eliminazione dei dispositivi antitaccheggio. Poiche' l'imputato e' immune da precedenti penali e il fatto risulta di particolare tenuita', il procedimento potrebbe celermente concludersi con l'emissione, nell'udienza preliminare, di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale. L'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come riformulato a fini di adeguamento ai principi del «giusto processo», subordina, tuttavia, tale possibilita' al consenso dell'imputato: cio', in considerazione del fatto che le predette sentenze - le quali presuppongono un'affermazione di colpevolezza - sono basate, se emesse nell'udienza preliminare, su prove non formate nel contraddittorio tra le parti, ma raccolte unilateralmente dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. La norma e' stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che la scelta di definire anticipatamente il processo nell'udienza preliminare ha carattere personalissimo ed e', quindi, riservata all'interessato, che deve esprimerla direttamente o a mezzo di procuratore speciale. Di conseguenza, ove l'imputato sia rimasto contumace e non abbia conferito procura speciale al suo difensore, quest'ultimo non e' abilitato a prestare il consenso. Nel caso di specie, si imporrebbe pertanto il rinvio a giudizio del minore, con il risultato che lo stesso, per godere dei «benefici» dianzi indicati ed uscire dal circuito processuale, dovrebbe attendere il dibattimento. Ad avviso del rimettente, un simile regime contrasterebbe con plurimi parametri costituzionali. Cosi' intesa, la norma censurata violerebbe, anzitutto, l'art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato comparso in udienza preliminare e l'imputato che - nell'esercizio di una...

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