Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2013

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione14 Febbraio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 24

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di U.M.T. con ordinanza del 22 maggio 2012, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 22 maggio 2012, il Giudice collegiale dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui – sulla base dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità – esclude che, in caso di contumacia dell’imputato, il consenso alla definizione del processo nell’udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale.

    Il giudice a quo premette di essere investito della richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino rumeno minorenne, imputato del delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, primo comma, numero 2, del codice penale). Nel corso dell’udienza preliminare, il difensore dell’imputato, dichiarato contumace, aveva chiesto di poter prestare il consenso alla definizione del processo in tale fase. A fronte dell’opposizione del pubblico ministero – motivata con il carattere personalissimo di tale atto, riservato pertanto esclusivamente all’imputato – il difensore aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

    Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che l’imputato è chiamato a rispondere del furto di due specchietti e di due copri valvole, asportati da un esercizio commerciale previa eliminazione dei dispositivi antitaccheggio. Poiché l’imputato è immune da precedenti penali e il fatto risulta di particolare tenuità, il procedimento potrebbe celermente concludersi con l’emissione, nell’udienza preliminare, di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale.

    L’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come riformulato a fini di adeguamento ai principi del «giusto processo», subordina, tuttavia, tale possibilità al consenso dell’imputato: ciò, in considerazione del fatto che le predette sentenze – le quali presuppongono un’affermazione di colpevolezza – sono basate, se emesse nell’udienza preliminare, su prove non formate nel contraddittorio tra le parti, ma raccolte unilateralmente dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

    La norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che la scelta di definire anticipatamente il processo nell’udienza preliminare ha carattere personalissimo ed è, quindi, riservata all’interessato, che deve esprimerla direttamente o a mezzo di procuratore speciale. Di conseguenza, ove l’imputato sia rimasto contumace e non abbia conferito procura speciale al suo difensore, quest’ultimo non è abilitato a prestare il consenso. Nel caso di specie, si imporrebbe pertanto il rinvio a giudizio del minore, con il risultato che lo stesso, per godere dei «benefici» dianzi indicati ed uscire dal circuito processuale, dovrebbe attendere il dibattimento.

    Ad avviso del rimettente, un simile regime contrasterebbe con plurimi parametri costituzionali.

    Così intesa, la norma censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato comparso in udienza preliminare e l’imputato che – nell’esercizio di una facoltà pienamente garantitagli dall’ordinamento processuale – abbia scelto invece di restare contumace. A parità di situazione sostanziale, solo il primo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT