Sentenza nº 284 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 2002

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione26 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 284

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; e degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", "e norme ivi citate", promosso con ordinanza emessa l’11 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Massimo Luciani e Filippo Satta per la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La RAI, Radio Televisione Italiana s.p.a., ha depositato un atto difensivo, chiedendo di dichiarare ammissibile il suo intervento nel giudizio incidentale, in quanto, pur non essendo essa parte nel giudizio principale, sarebbe tuttavia titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato, che potrebbe essere compromesso o soddisfatto dall’esito dell’incidente di legittimità costituzionale.

    In proposito la RAI ricorda innanzitutto le considerazioni svolte nella sentenza n. 31 del 2000, che superavano l’interpretazione letterale del dato normativo, in ordine all’accesso al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo di soggetti ulteriori rispetto ai promotori, ed osserva che anche il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, pur essendo sovente destinato ad incidere sulle situazioni soggettive dei singoli, si connota come un controllo di diritto oggettivo sulla costituzionalità delle norme censurate, sicchè, anche se nel giudizio possono esservi parti, esso non concerne le situazioni giuridiche delle parti, ma le norme nella loro oggettività. Richiama poi le decisioni di questa Corte che hanno "aperto" l’accesso al giudizio incidentale a soggetti diversi dalle parti nel giudizio principale, nei casi in cui l’interesse che si vuol far valere sia giuridicamente qualificato, differenziato e protetto (viene citata, tra le altre decisioni, la sentenza n. 178 del 1996, che ammise l’intervento della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova nel giudizio relativo alla previsione della indeducibilità ai fini IRPEF delle elargizioni liberali da parte dei fedeli, in quanto, pur essendo estranea al giudizio tributario a quo, "essa é portatrice di un interesse specificatamente proprio e qualificato per il fatto di essere destinataria della elargizione liberale della cui deducibilità si discute nel giudizio a quo"). Nella specie, infatti, la società interveniente assume di essere titolare di un interesse diretto ed individualizzato – che non potrebbe far valere in sede diversa – perchè principale destinataria delle somme ricavate dai versamenti del canone di abbonamento, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ("Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione é attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all’Accademia di Santa Cecilia"), e di un interesse specificamente proprio, in quanto l’esito del presente giudizio avrebbe effetti diretti sui suoi diritti patrimoniali. L’Amministrazione finanziaria, competente alla riscossione coattiva del canone, provvede a corrispondere "le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria … sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario" (art. 31 del d.P.R. 8 febbraio 2001, recante l’approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI), mentre la RAI si limita a formare gli elenchi dei soggetti tenuti a corrispondere il canone. L’interveniente, quindi, pur essendo rimasta estranea al giudizio a quo, vedrebbe gravemente incisa la propria posizione dall’accoglimento dell’opposizione proposta in detto giudizio, che conseguirebbe all’accoglimento della presente questione, sicchè – sostiene – deve far valere le proprie ragioni nel giudizio di legittimità costituzionale.

    Passando all’esame della questione, la difesa della RAI ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e, nel merito, l’infondatezza.

    Non vi sarebbe dunque spazio per una dichiarazione di illegittimità costituzionale fondata sulla irragionevolezza della attribuzione alla RAI dei proventi del canone, in quanto le disposizioni costitutive della obbligazione non assumono a causa giustificatrice il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, ma la polizia e l’amministrazione dell’etere, su cui lo Stato é sovrano (viene richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 535 del 1988). Nell’ordinanza di rimessione, precisa la RAI, si sovrapporrebbero i due piani dell’imposizione del tributo e delle sue ragioni giustificatrici, e della destinazione dei relativi proventi, mentre le censure, di sapore prettamente politico, riferite al secondo profilo, area di piena discrezionalità amministrativa, verrebbero utilizzate per colpire il primo di essi.

    Nel...

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