N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 dicembre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto.

Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante 'Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica'. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009, la Regione Piemonte ha adottato interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica. La predetta legge regionale consta di 18 articoli, suddivisi in VI distinti Capi.

L'art. 1 della legge illustra le finalita' del provvedimento normativo, volto alla qualificazione e valorizzazione delle attivita' di informazione e comunicazione regionali nonche' alla promozione dell'informazione sugli atti e le attivita' della Giunta e del Consiglio regionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica. Poi, l'art. 2 indica il campo e l'attivita' cui gli interventi della Regione Piemonte e degli enti locali interessati devono essere diretti. L'art. 3 detta disposizioni in materia di interventi a sostegno del sistema integrato delle telecomunicazioni di pubblica utilita'. Gli artt. 4-8, contenuti nel Capo III della legge regionale, trattano degli interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Gli artt.

9-11 (Capo IV) trattano della informazione e della comunicazione istituzionale, individuando (art. 9) le attivita' poste in essere dalla regione che devono essere considerate attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, cosi' disciplinandone l'organizzazione (art. 11). Il Capo V della legge tratta della informazione e Comunicazione dei vertici istituzionali, individuando e disciplinando (art. 12) la figura del Portavoce. Il Capo VI (artt. 13-18), infine, si compone delle norme finali e finanziarie.

1) L'art. 3, comma 1, che prevede una definizione del 'Sistema Integrato della Comunicazione' (SIC)...

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