N. 255 SENTENZA 7 - 15 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 8, 'comma 1' [recte: comma 2] della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 22 dicembre 2009, ricevuto dalla destinataria Regione Piemonte il 29 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 30 dicembre successivo ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocata Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 22 dicembre 2009, ricevuto dalla destinataria Regione Piemonte il 29 dicembre 2009 e depositato in cancelleria il 30 dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione questioni di legittimita' dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 8, 'comma 1' [recte: comma 2], della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

1.1. - Quanto alla prima delle due disposizioni denunciate, il ricorrente rileva che il comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 25 del 2009, nel dettare disposizioni in tema di 'interventi a sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita'', introduce una definizione di 'sistema integrato delle comunicazioni' diversa da quella stabilita - nell'ambito di un complesso normativo statale diretto a regolare il mercato al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti - dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione). Secondo il ricorrente, la suddetta disposizione di legge regionale, non ricomprendendo nel settore economico individuato dal 'sistema integrato delle comunicazioni' le attivita' della 'stampa quotidiana e periodica' e della 'pubblicita' esterna' incluse in tale settore dalla norma statale sopra citata -, 'contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti dalla legislazione regionale dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo' n. 177 del 2005 e, pertanto, viola l'evocato parametro costituzionale, nella parte in cui quest'ultimo riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia 'tutela della concorrenza'.

1.2. - Quanto alla seconda delle disposizioni denunciate, il ricorrente afferma che il comma 2 dell'art. 8 della medesima legge reg. n. 25 del 2009, nell'autorizzare la Giunta regionale del Piemonte 'a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima', prevede un intervento della Regione nell'utilizzazione di un prelievo statale che (come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002) ha natura tributaria. Pertanto, secondo il ricorrente, la suddetta disposizione di legge regionale si pone in contrasto con le norme statali contenenti la disciplina del suddetto canone (cioe' con il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante 'Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni', quale convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e con l'art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005) e, conseguentemente, viola l'evocato art. 117, secondo comma, lettera

e), Cost., nella parte in cui tale parametro riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia 'sistema tributario dello Stato'.

  1. - La Regione Piemonte si e' costituita con atto depositato il 4 febbraio 2010, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

    La resistente argomenta tali richieste osservando: a) con riguardo alle censure rivolte al comma 1 dell'art. 3 della legge reg.

    n. 25 del 2009, che tale disposizione e' inserita nel contesto di alcuni articoli della stessa legge, diretti, per una scelta discrezionale della Regione, a 'favorire e promuovere determinati interventi con determinate caratteristiche' e, quindi, e' estranea alla materia della tutela della concorrenza; b)...

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