La giurisdizione speciale tributaria

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine199-240
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4.1 Gli organi della giurisdizione tributaria
La tutela del contribuente contro le pretese impositive illegittime
dell’Amministrazione finanziaria, è garantita dalla “giurisdizione tributa-
ria”, la cui disciplina è affidata al D.lgs. n. 546/1992445. Al culmine di un
lungo percorso evolutivo, la giurisdizione tributaria è attualmente artico-
lata in tre gradi di giudizio, di cui i primi due di merito e il terzo di legit-
timità dinanzi alla Corte di Cassazione446.
Il primo comma dell’art. 1 del D.lgs. n. 546/1992 attribuisce il giudi-
zio di merito alle Commissioni Tributarie447, in ragione della loro profes-
sionalità nella materia de quo. La giurisdizione tributaria è esercitata in
primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali, aventi sede in ogni
capoluogo di Provincia, e in secondo grado dalle Commissioni Tributarie
Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione448.
Con riguardo alla collocazione territoriale, è attuata una dislocazione
più diffusa in quanto possono essere istituite sezioni staccate delle Com-
missioni Tributarie Regionali (e non anche delle Commissioni Tributarie
Provinciali) nei comuni sedi di Corte d’Appello (o sezioni staccate della
stessa), ovvero ove hanno sede le sezioni staccate di Tribunali Ammini-
strativi Regionali o, comunque, nei capoluoghi di Provincia con oltre
445
Ai sensi dell’art. 113 della Costituzione: “Contro gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli or-
gani di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.
446
Prima della riforma, attuata dal D.P.R. n. 636/1972, i gradi di giudizio in sede tributaria
erano ben sei, poiché oltre alle Commissioni Amministrative Tributarie, articolate in tre gradi
(Commissioni Distrettuali, Provinciali e Commissione Centrale), era consentita anche l’azione
giudiziaria innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, rendendo nel complesso la situazione
alquanto lunga e farraginosa. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, rubricato “Revisione della disci-
plina del contenzioso tributario”, ridusse da sei a quattro i gradi di giudizio: Commissioni Tribu-
tarie di primo grado, di secondo grado e Commissione Tributaria Centrale o, decorsi i termini,
Corte di Appello e, infine, Corte di Cassazione.
447
Organi di giurisdizione speciale disciplinati dal D.lgs. n. 545/1992.
448
Art. 1, comma 1, del D.lgs. n.545/1992.
CAPITOLO 4
LA GIURISDIZIONE SPECIALE TRIBUTARIA
200
centoventimila abitanti distanti non meno di cento chilometri dal capo-
luogo di Regione449. Invece, gli organi della giurisdizione tributaria nelle
province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitati dalle Commis-
sioni di primo e secondo grado (aventi competenza sul territorio della
Provincia corrispondente), alle quali si applicano rispettivamente le di-
sposizioni concernenti le Commissioni Provinciali e Regionali compati-
bili con le norme di legge e dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
I giudici tributari devono applicare le disposizioni contemplate dal
D.lgs.n. 546/1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compa-
tibili, le norme del c.p.c.450. Si tratta di un rinvio generale a una fonte se-
condaria, la cui utilizzazione è subordinata al verificarsi di due condi-
zioni: 1) la concreta fattispecie non sia disciplinata dalla normativa
speciale, neanche ricorrendo a un’interpretazione estensiva; 2) le dispo-
sizioni della normativa civilistica non contrastino con quelle dettate per
il processo tributario. Con riguardo al principio della compatibilità, è
stato chiarito dalla Suprema Corte, con Sentenza n. 210/1985:“Il ricorso
alla tecnica del rinvio (cosiddetto recettizio o materiale) attiene ad un
complesso determinato di disposizioni, richiamate in quanto risultino
coerenti con il sistema che debbono integrare, l’indagine ricognitiva va
scandita in due momenti, occorrendo accertare se anche nel processo tri-
butario si configuri, senza essere disciplinata direttamente o indiretta-
mente dalla legge relativa, una situazione processuale avente le stesse
caratteristiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate; e, in se-
condo luogo, se la disciplina risultante dalle stesse sia compatibile, o
meno, con norme del processo tributario o delle singole imposte, ovvero
con i principi propri dell’ordinamento tributario, intesa l’incompatibi-
lità non solo come contrasto assoluto, ma anche limitato e tuttavia tale
da comportare una disarmonia che non può ritenersi autorizzata”. Il
nuovo processo tributario, pertanto, è disciplinato secondo i caratteri
propri del processo civile, salvo alcune peculiarità proprie della materia
tributaria.
449
Art. 1, comma 1-bis, D.lgs. n.545/1992.
450
Art. 1, comma 2, del D.lgs. n.546/1992. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo
2010, n. 17/E, evidenzia le disposizioni del codice di procedura civile, modificate dalla Legge n.
69/2009, che non trovano applicazione nel processo tributario dinanzi alle Commissioni Tributa-
rie. Pertanto, in mancanza di un’esplicita evidenziazione, le disposizioni modificate si intendono
applicate anche al processo tributario.
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4.1.1 Struttura delle Commissioni Tributarie
Le Commissioni Regionali e Provinciali sono suddivise in sezioni,
nell’ambito delle quali sono costituiti i collegi giudicanti. L’individua-
zione del numero delle sezioni e i componenti degli organici, sono indi-
cati nelle tabelle allegate al D.lgs. n. 545/1992. Ad ogni modo, il numero
delle sezioni di ciascuna Commissione può essere adeguato, in relazione
al flusso medio dei processi, con Decreto del Ministro dell’Economia e
Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia451. Con il medesimo
decreto, si provvede all’istituzione di nuove Commissioni in relazione ai
mutamenti dell’assetto provinciale e regionale del territorio della Repub-
blica.
4.1.2 Composizione delle commissioni tributarie
L’art. 2 del D.lgs. n.545/1992, disciplina la composizione dell’organo
giudicante prevedendo l’assegnazione per ciascuna delle Commissioni
provinciali e regionali di un Presidente, il quale presiede anche la prima
sezione. Per le funzioni non giurisdizionali, il Presidente di Commissione
può essere sostituito dal Presidente di sezione con maggiore anzianità
nell’incarico e, in subordine, in caso di parità nell’anzianità di servizio, si
tiene conto dell’età anagrafica.
Alle sezioni è assegnato un Presidente, un Vicepresidente e non
meno di quattro giudici tributari; invece, ciascun collegio giudicante, è
composto da un Presidente di sezione o dal Vicepresidente e da almeno
due giudici452. In mancanza dei componenti necessari per costituire il
collegio giudicante, il presidente della Commissione può reintegrarlo de-
signando i giudici di altre sezioni.
451
Le sezioni e i componenti delle Commissioni sono state rideterminate dal D.M. 11 aprile
2008.
452
Le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni Tributarie
di primo grado di valore inferiore a cinque milioni di lire (2.582,28 euro), sono trattate e decise
da un giudice singolo designato dal presidente di sezione fra componenti della stessa. La scelta
del giudice monocratico rappresenta una deroga transitoria prevista dagli artt. 44-bis, comma 1,
del D.lgs. n. 545/1992 (“Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996”) e 72, comma 1-bis,
del D.lgs. n. 546/1992 (“Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e
secondo grado”). Le citate disposizioni sono state introdotte dall’art. 32 della L. n. 146/1998 (con
effetto dal 15 maggio 1998), al fine di garantire maggior celerità nella definizione delle contro-
versie di importo limitato pendenti dinanzi alle vecchie commissioni di primo grado.

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