Sentenza nº 477 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2002
Relatore | Annibale Marini |
Data di Resoluzione | 26 Novembre 2002 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 477
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare††††††††† RUPERTO††††† Presidente
- Riccardo†††††† CHIEPPA†††††† Giudice
- Gustavo†††††††† ZAGREBELSKY††††††† "
- Valerio††††††††† ONIDA†††††††††† "
- Carlo†††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† "
- Fernanda†††††† CONTRI†††††††† "
- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† "
- Piero Alberto CAPOTOSTI† "
- Annibale††††††† MARINI†††††††† "
- Franco††††††††† BILE††† "
- Giovanni Maria FLICK†††††††† "
- Francesco ††† AMIRANTE†† "
- Ugo † DE SIERVO††† "
- Romano††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† "
- Paolo MADDALENA†††††††††† "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dellíanno 2002.
Visto líatto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
udito nellíudienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito líavvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.
Ritenuto in fatto
-
- La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "richiamato implicitamente dallíart. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dellíatto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anzichÈ dalla data della spedizione".
Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza "nel silenzio del dettato normativo". Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 322 del 2001
, non avendo la Corte rimettente "assolto líonere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalit‡, la concreta possibilit‡ di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimit‡ costituzionale".
Il giudice a quo precisa ora che líart. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che "líavviso di ricevimento costituisce prova dellíeseguita notificazione", non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dellíagente postale.
Sulla base di tale...
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