Sentenza nº 5746 da Council of State (Italy), 20 Novembre 2008

Data di Resoluzione20 Novembre 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 6746/2008

Reg. Dec.

N. 9866 Reg. Ric.

Anno 2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 9866 del 2007, proposto da

CURATELA del FALLIMENTO GESAT s.r.l. in liquidazione,

in persona del curatore p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Amodeo, in Roma, via C. Poma, 2,

c o n t r o

- AGENZIA REGIONALE DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA,

in persona del legale rappresentante p.t.;

- MINISTERO delle FINANZE,

in persona del ministro p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, 21 giugno 2007, n. 836.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Vista la memoria da queste prodotta a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2008, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Cinzia Melillo dello Stato per le parti appellate, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

  1. - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante, già concessionaria decaduta del servizio riscossione tributi nell'ambito B della provincia di Catanzaro:

    1. per l'annullamento del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria prot. n. VI/24073 del 25 settembre 2001, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso gerarchico avanzato da GESAT S.r.l. avverso l'ordinanza n. 20/1996 del 5 luglio 1996, emessa dal medesimo organo, nonché della stessa ordinanza n. 20/1996 del 5 luglio 1996, con la quale si ordinava alla GESAT medesima il pagamento della somma di lire 82.671.472= a titolo di pena pecuniaria ed indennità di mora per ritardato versamento di ruoli posti in riscossione nell'anno 1990 per conto del Comune di Roccabernarda, con l'obbligo del non riscosso per riscosso;

    2. per la condanna del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Calabria ad autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti alla restituzione alla Curatela delle somme depositate presso di essa ai sensi dell'art. 44, comma 5°, del DPR 43/88.

  2. - Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, chiedendo l'integrale riforma della stessa, ritenuta illegittima ed ingiusta.

    Essa ha all'uopo dedotto quanto segue:

    - ha errato il T.A.R. nel ritenere che il ricorso gerarchico sia stato legittimamente dichiarato improcedibile dall'Amministrazione "per il sopraggiungere di norme attinenti ai compiti dei funzionari cui essi erano diretti e dai quali essi dovevano essere decisi", contrastando una simile interpretazione "con il principio della successione delle leggi nel tempo e con quello della irretroattività delle leggi stesse" (pag. 15 app.);

    - ha parimenti errato il T.A.R. nel ritenere infondato nel mérito il ricorso gerarchico medesimo, così come riproposto in sede giurisdizionale, sia in relazione alla dedotta necessità di operare una compensazione tra le somme a credito dell'Erario e quelle a credito della Gesat s.r.l., sia "nel non dare giusta considerazione alla provata circostanza della sanatoria richiesta dal subentrato concessionario E.T.R. s.p.a., al quale erano trasmigrati i carichi della G.E.S.A.T. s.r.l." (pag. 16 app.);

    - né, infine, il T.A.R. avrebbe in alcun modo deciso sulla domanda, spiegata con il ricorso introduttivo, di condanna del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Calabria ad autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti alla restituzione alla Curatela delle somme depositate presso di essa ai sensi dell'art. 44, comma 5°, del DPR 43/88.

  3. - Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, con successiva memoria, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e, in subordine, la sua reiezione.

    La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28 ottobre 2008.

  4. - Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di irricevibilità dell'appello sollevata dalla difesa erariale.

    Risulta, infatti, documentalmente comprovato, che l'impugnata sentenza è stata notificata in data 4 settembre 2007 e che la notificazione del ricorso all'esame risale al 13 novembre 2007 (ovvero ad una data anteriore a quella del 14 novembre 2007, di scadenza del termine "breve" di impugnazione, pari a giorni sessanta per proporre il gravame de quo, decorrenti dalla data di cessazione della sospensione dei términi per periodo feriale, previsto dal...

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