Dei procedimenti speciali

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine915-1158

Page 915

@Titolo I. Dei procedimenti sommari

@@Capo I. Del procedimento di ingiunzione

Il procedimento di ingiunzione (artt. 633 e ss.) è un procedimento speciale caratterizzato dal fatto che il titolare di un diritto di credito, in possesso dei requisiti prescritti, può ottenere un decreto di condanna (il decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore in forme più celeri ed agevoli rispetto a quelle tipiche del processo ordinario. Infatti, l'emissione del decreto ingiuntivo è subordinata solamente al possesso, da parte del creditore ricorrente, dei documenti richiesti dalla legge, e soltanto a seguito dell'opposizione del debitore ingiunto si aprirà un procedimento nel contraddittorio delle parti nel quale sarà possibile rimettere in discussione il credito oggetto del decreto ingiuntivo (Di Rosa).

Si tratta di un procedimento di accertamento con prevalente funzione esecutiva (Mandrioli), che mira alla formazione di un titolo esecutivo nel minor tempo possibile attraverso una cognizione sommaria e superficiale.

Nel procedimento ingiuntivo manca il contraddittorio (almeno in una prima fase), in quanto il giudice emette la propria decisione senza sentire il debitore e facendo affidamento soltanto su quanto affermato dal ricorrente. Il debitore-ingiunto potrà opporsi soltanto dopo l'emissione del decreto, dando vita così ad un contraddittorio differito (cioè, posticipato ad un momento successivo all'emanazione del decreto ingiuntivo). È evidente, pertanto, che lo scopo di questo procedimento speciale è di arrivare all'emanazione di un provvedimento favorevole al creditore nel minor tempo possibile, mediante un accertamento dei fatti sommario e approssimativo.

Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, è possibile instaurare il contraddittorio tra le parti anche prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, essendo possibile che il debitore produca documenti prima dell'emissione del decreto o che le parti vengano convocate per fornire chiarimenti (Trib. Bari, 21-3-1990, Trib. Firenze, 18-9-1994).

Per quanto riguarda i tipi di procedimento, esistono due modelli di procedimento ingiuntivo:

- il primo modello (procedimento d'ingiunzione puro) è caratterizzato dal fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo è fondato su fatti meramente affermati ma non provati;

- nel secondo modello (procedimento ingiuntivo documentale), l'emissione del decreto ingiuntivo è subordinata alla prova documentale del credito.

La disciplina codicistica del procedimento monitorio, tuttavia, è unitaria per entrambi i modelli sopra elencati: essa assoggetta alle medesime regole sia la domanda fondata su fatti documentalmente provati (art. 633, n. 1), sia la domanda fondata su fatti meramente allegati (artt. 633, nn. 2 e 3, 634, 635 e 636).

La peculiarità di questo secondo gruppo di ipotesi è determinata dalla circostanza che

Page 916

il decreto ingiuntivo viene emesso sulla base di atti che non sarebbero sufficienti per fare conseguire al creditore la vittoria in un normale processo, e si tratta di una serie di casi che, proprio perché non si fondano su una particolare certezza dei fatti costitutivi del credito, rappresentano non una scelta dettata dalla logica giuridica quanto, piuttosto, il frutto di valutazioni politiche, con cui viene riconosciuto un discutibile "privilegio" di riscossione agli operatori di cui all'art. 633, n. 2, ai professionisti intellettuali, ai creditori commerciali e agli enti pubblici.

633· Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (1);

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale (2), oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (3).

(1) Per la liquidazione degli onorari e dei diritti agli avvocati si vedano il R.D.L. 27-11-1933, n. 1578, convertito nella l. 22-1-1934, n. 36; la l. 13-6-1942, n. 794, modif. con l. 19-12-1949, n. 957, e, quanto alla tariffa, il D.M. 5-10-1994, n. 585.

(2) Si vedano la l. 16-2-1913, n. 89 (ordinamento); il D.M. 20-6-1973 (tariffa), modificato da ultimo con D.M. 5-6-1987 (G.U. n. 136 del 13-6-1987 e avviso di rettifica in G.U. n. 151 dell'1-7-1987).

(3) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 9-10-2002, n. 231. A norma dell'art. 11, comma 1, del citato decreto le disposizioni in esso contenute non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

1 · GENERALITÀ E PRESUPPOSTI

Ai sensi della norma in esame, la domanda può essere presentata dal soggetto titolare di un diritto di credito avente ad oggetto: - una somma di denaro liquida (determinata nel suo ammontare o agevolmente determinabile facendo ricorso a calcoli aritmetici) ed esigibile (occorre, cioè, che il diritto di credito fatto valere non dipenda da una condizione sospensiva non ancora verificatasi o da una controprestazione non ancora adempiuta da

Page 917

parte del creditore che agisce);

- una determinata quantità di cose fungibili;

- la consegna di una cosa mobile determinata. A seguito della presentazione della domanda, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto valere viene fornita prova scritta H 634);

2) se il diritto di credito riguarda gli onorari (compensi riconosciuti a chi esercita una libera professione) per prestazioni giudiziali (rese, cioè, nel corso di un processo) o stragiudiziali (effettuate al di fuori del processo) o il rimborso spese di avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o di chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo. ln particolare, gli avvocati possono ottenere la liquidazione dei propri compensi nei confronti dei clienti utilizzando, alternativamente, tre strade: a) il procedimento per ingiunzione ex artt. 633 e ss.; b) il processo ordinario di cognizione (nel quale si chiede la condanna del cliente al pagamento delle somme); c) il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942. La prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere fornita dall'avvocato con la parcella ed il relativo parere di congruità del consiglio dell'ordine degli avvocati. Tuttavia, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass. n. 14556/2004). Il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942 riguarda soltanto la liquidazione delle prestazioni giudiziali civili (Cass. n. 14394/2004) e non le prestazioni in materia penale, amministrativa o stragiudiziale. Se l'avvocato richiede, allo stesso tempo, prestazioni penali o stragiudiziali e civili, va adottato il procedimento ordinario (Cass. n. 1957/1994); se le prestazioni stragiu-diziali sono strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza in giudizio, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare a quella processuale, è applicabile anche ad esse il procedimento speciale (Cass. n. 2034/1994). Se, poi, il debitore contesta l'esistenza dei rapporto professionale e, quindi, la propria qualità di cliente (Cass. n. 5081/1986), il processo deve svolgersi nella forma ordinaria (Cass. n. 568/1979). Il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e 29 citati si differenzia dal procedimento monitorio sia per quanto riguarda la procedura, sia perché concerne la sola liquidazione di prestazioni giudiziali civili e non anche le prestazioni in materia penale e stragiudiziale. Il procedimento di regola si svolge in un'unica udienza ed ha forme procedurali assai semplificate tant'è che la parte non è tenuta a munirsi di difensore (Cass. n. 4527/1984);

3) se il diritto di credito riguarda gli onorari, i diritti o i rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. Nei confronti dei professionisti per i quali esistono tariffe legalmente approvate, la mancata iscrizione nell'albo professionale impedisce il ricorso al procedimento ingiuntivo se l'iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio della professione;

4) se il diritto di credito riguarda crediti di

lavoro o derivanti da omesso versamento di contributi ali enti di previdenza o assistenza.

2 · DIRITTO DIPENDENTE DA UNACONTROPRESTAZIONE n O DAUNACONDIZIONE

L'ingiunzione può essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT