Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione
– Trasferimento di portafoglio – Richiesta di risarcimento
all’impresa cessionaria ex art. 8 del d.l. n. 576 del 1978 –
Condizione di proponibilità della domanda – Conf‌igurabi-
lità – Questione di legittimità ex art. 3 Cost. – Manifesta
infondatezza.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la ri-
chiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono
inviare all’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa as-
sicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, applicabile “ratione temporis”,
costituisce una condizione di proponibilità della domanda, ana-
loga a quella stabilita dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969, il
cui difetto è rilevabile d’uff‌icio, anche in sede di legittimità, col
solo limite della formazione del giudicato interno; il privilegio in
tal modo accordato all’impresa cessionaria del portafoglio non
viola l’art. 3 Cost., in quanto giustif‌icato dall’esigenza di consen-
tire a quell’impresa gli accertamenti necessari per promuovere
l’amichevole composizione delle controversie. F Cass. civ., sez.
III, 9 marzo 2012, n. 3716, Fabrizi ed altri c. Federico ed altri (l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l. 26 settembre 1978, n.
576, art. 8). [RV621397]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazio-
ne – Sentenza di condanna emessa anche nei confronti
dell’impresa designata – Legittimazione all’impugnazione
in capo all’impresa in liquidazione coatta amministrativa
– Sussistenza.
In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli,
l’impresa assicuratrice del danneggiante, posta in liquidazione
coatta amministrativa, deve ritenersi legittimata all’impugnazio-
ne della sentenza di condanna anche se emessa nei confronti
della sola impresa designata per conto del Fondo di garanzia, in
quanto la decisione, pur avendo natura di mero accertamento
del credito del danneggiato nei suoi confronti, la pone in stato
di soccombenza atteso che l’impresa designata, dopo aver ri-
sarcito il danno, è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti del
danneggiante verso l’impresa posta in liquidazione, acquisendo
il diritto all’insinuazione nel relativo passivo. Ne deriva che, a
maggior ragione, deve ritenersi sussistente l’interesse a impu-
gnare, in capo all’impresa in liquidazione, quando essa erronea-
mente sia stata destinataria della sentenza di condanna da parte
del giudice di primo grado. F Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n.
3968, Alberti c. Deian ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
25; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29; c.p.c., art. 100; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 289). [RV622084]
Risarcimento danni – Azione diretta del danneggiato
nei confronti dell’assicuratore – Applicabilità del foro del
consumatore – Esclusione – Fondamento.
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l’azione
diretta di cui all’art. 149 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, non
è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ri-
collega al verif‌icarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo
l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto
legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di
essere originata dall’illecito e trovare giustif‌icazione in esso,
assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la
propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicu-
razione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere
della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del dan-
neggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si
conf‌igura come quella del consumatore ai f‌ini della competenza
territoriale (principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.). F
Cass. civ., sez. VI, 13 aprile 2012, n. 5928, Polise ed altro c. Eu-
rogas 2000 Sas ed altro (c.c., art. 1917; c.c., art. 2043; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 149; c.p.c., art. 18). [RV622085]
Risarcimento danni – Azione per il risarcimento dei
danni – Richiesta di risarcimento all’assicuratore – As-
sicuratore chiamato in causa quale terzo – Onere ex art.
22 L. n. 990/1969 – Adempimento – Necessità – Sussisten-
za – Modalità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’onere che
l’art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile nella fattispecie
“ratione temporis”) pone a carico del danneggiato per la ri-
chiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando
l’assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza
che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi
altrimenti assolto mediante l’atto di chiamata in causa da parte
del convenuto o in virtù della comunicazione all’assicuratore da
parte del danneggiante circa l’iniziativa giudiziaria intrapresa
dal danneggiato. F Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2012, n. 3449,
Fortunato c. Aurora Ass. S.p.A. ed altri (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 22; c.p.c., art. 269; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 145). [RV621412]
Risarcimento danni – Surrogazione legale dell’assicu-
ratore – Art. 28, commi 2-4, L. n. 990 del 1969 – Sentenza
della Corte cost. n. 319/1989 – Effetti – Pagamento in
favore dell’Inail – Causa di esaurimento del rapporto –
Esclusione – Fondamento.
La sentenza della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 319,
che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28, commi secondo, ter-
zo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in
cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali,
sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore
della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surro-
gatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento
dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere
eff‌icacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega
effetto rispetto ai rapporti esauriti. Il pagamento in favore del-
l’INAIL, non è fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come
causa di esaurimento del rapporto, in quanto l’effetto estinti-
vo del pagamento (eff‌icace se fatto al creditore o a persona
legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli
nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata
incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità,
sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di
pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il
pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto. F Cass. civ.,
sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1693, Zallocco c. UGF Assicurazioni
SpA (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28). [RV621687]

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