Sentenza nº 371 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2001

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione22 Novembre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 371

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 4 febbraio 2000, depositato in Cancelleria l’11 successivo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva), chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato - e per esso al Ministero delle politiche agricole e forestali - il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministero il potere di fissare con decreto le relative modalità di attuazione". La Provincia ha chiesto inoltre l'annullamento dell'impugnato regolamento governativo, limitatamente all’art. 1, comma 3.

    La ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali, come definite dagli artt. 8, numero 21), 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dalle "relative norme di attuazione"; dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento); "dai principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale, nonchè di atti di indirizzo e coordinamento".

    La Provincia autonoma di Trento rivendica anzitutto la propria competenza in ordine all'esecuzione del citato regolamento comunitario nell'àmbito del proprio territorio, analogamente a quanto previsto per le direttive comunitarie dalla legge n. 86 del 1989 ed in base agli stessi princìpi affermati da questa Corte nella sentenza n. 425 del 1999, ritenendo la disciplina della denominazione di origine dell'olio di oliva riconducibile, per un verso, all'art. 8, numero 21, dello statuto, che assegna alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di agricoltura; per un altro verso, all'art. 9, numero 3, del medesimo, che attribuisce al legislatore provinciale potestà concorrente in materia di commercio. La ricorrente invoca altresì l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome potestà amministrativa nelle materie nelle quali queste possono emanare norme legislative.

    Nel ricorso viene poi specificamente censurato l'art. 1, comma 3, dell'impugnato regolamento governativo, il quale dispone che "ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 2 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol", aggiungendo che "con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma".

    Si tratta, ad avviso della Provincia, di funzioni che "per definizione" devono svolgersi localmente: "l'art. 5 del regolamento comunitario n. 2815 … prevede che il controllo sulle designazioni di origine … venga effettuato dagli Stati membri 'nelle imprese di condizionamento interessate' … dato che solo in questo modo si può garantire la corrispondenza … tra le designazioni di origine degli oli acquistati e quelle degli oli che escono dall'impresa".

    La ricorrente lamenta inoltre che l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di verifica di cui si tratta - operata, tra l'altro, con fonte secondaria - si porrebbe in contrasto anche con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, "la legge non può attribuire...

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