Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Agricoltura e zootecnia - Commercio - Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari - Attribuzione allo Stato del potere di accertamento delle violazioni in relazione alle inadempienze della struttura di controllo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2005 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2005 la Provincia autonoma di Trento ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», per violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in connessione con esso, degli artt. 117 e 118 della Costituzione; degli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, fra le quali, in particolare, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), l'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), nonche' per violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001.

    Espone la ricorrente, a sostegno dell'impugnativa, di essere dotata di potesta' legislativa primaria in materia di agricoltura, foreste e patrimonio zootecnico e di potesta' legislativa concorrente in materia di commercio e di essere, inoltre, titolare, nei relativi settori, delle corrispondenti funzioni amministrative in forza, rispettivamente, degli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto speciale, di cui al d.P.R. n. 670 del 1972.

    Aggiunge che, in virtu' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza provinciale nelle materie dell'agricoltura e del commercio e' diventata piena, non risultando esse menzionate nell'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.

    Precisa anche che l'art. 1 del d.P.R. n. 279 del 1974 ha trasferito alle province le attribuzioni esercitate dallo Stato direttamente, a mezzo di suoi organi centrali e periferici, o indirettamente, per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovranazionale, nelle materie dell'agricoltura e della zootecnica, mentre l'art. 2 della medesima fonte normativa ha previsto che le province esercitano le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti allo Stato e alla regione, «in ordine agli enti, consorzi, istituti e organizzazioni locali operanti» nel loro territorio, nei settori di cui innanzi.

    Peraltro, posto che l'art. 8, lettera g), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, continua a riservare allo Stato la competenza in materia di «repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari», il riparto di competenze e' stato inteso nel senso che alla Provincia spetti «il momento della vigilanza» e allo Stato invece «quello sanzionatorio».

    Proprio muovendo da tale ricostruzione del sistema delle autonomie, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 371 del 2001, accogliendo il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Trento, annullo' una norma statale che attribuiva al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli di cui al regolamento CEE n. 2815/98 (sulle denominazioni d'origine degli oli d'oliva), in quanto nella fattispecie veniva in rilievo il momento precedente l'esercizio dei poteri sanzionatori, vale a dire la fase dei controlli e della prevenzione, di spettanza, questa, della Provincia ricorrente.

    Osserva l'impugnante che nelle materie delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e' necessario distinguere i controlli su chi usa le denominazioni, e cioe' sui produttori, dai controlli sugli organismi che svolgono la vigilanza a garanzia dei consumatori, segnalando che la materia e' disciplinata dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), norma che, nel regolamentare, come indicato in rubrica, i controlli e la vigilanza «sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita», ha assegnato alle Regioni, anche a statuto ordinario (comma 12), funzioni di vigilanza «sugli organismi di controllo privati autorizzati» e ha Comunque dettato una clausola di salvaguardia a tutela delle competenze di quelle a statuto speciale (comma 19).

    Del resto - segnala la deducente - la spettanza alle Regioni della vigilanza sugli organismi di controllo in materia di uso delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e' stata in tempi recenti ribadita nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004 (Definizione dell'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie), che ha anche fatte salve «le specifiche competenze e attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano» (art. 2, comma 5); la materia e' stata inoltre direttamente disciplinata dalla Provincia di Trento, la quale con la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario San Michele all'Adige), come modificata dalle leggi provinciali n. 1 del 2 febbraio 1996 e n. 11 del 4 settembre 2000, ha istituito l'Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura, quale organismo deputato ad effettuare il controllo sulle denominazioni di origine protetta dei prodotti trentini (art. 4-bis).

    In tale contesto normativo l'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2002) - che delegava il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazione di direttive e regolamenti comunitari - andava attuato con norma che doveva tener conto, ove si fosse ritenuto di optare per le sanzioni amministrative, delle competenze piene spettanti alle Regioni in materia di agricoltura e commercio, a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovendosi ritenere non piu' operante, in forza dell'art. 10 della predetta legge, in relazione alle sanzioni amministrative, la riserva di...

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