Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 2001

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione28 Novembre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.376

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare††††††††† RUPERTO†††† Presidente

- Fernando†††††† SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo†††††† VARI† "

- Riccardo†††††† CHIEPPA††††† "

- Gustavo†††††††† ZAGREBELSKY†††††† "

- Valerio††††††††† ONIDA††††††††† "

- Carlo MEZZANOTTE†††††††† "

- Fernanda†††††† CONTRI††††††† "

- Guido††††††††††† NEPPI MODONA††† "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale††††††† MARINI††††††† "

- Franco††††††††† BILE†† "

- Giovanni Maria FLICK†††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dellíart. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dellíart. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dal Collegio arbitrale nellíarbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dellíanno 2000.

††††††††††† Visti líatto di costituzione del Consorzio CO.RI. nonchË líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

††††††††††† uditi líavv.to Paolo Vosa per il Consorzio CO.RI. e líavv.to dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 il Collegio arbitrale di Napoli, nellíarbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il Comune di Napoli ñ Area Funzionale CIPE, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione incidentale di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dellíart. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

    Il collegio rimettente ñ consapevole della problematicit‡ del tema - si interroga preliminarmente sulla propria legittimazione a sollevare questione di legittimit‡ costituzionale ed a tale riguardo assume di poter cogliere, nella evoluzione sia normativa che dottrinaria e giurisprudenziale, "una pi˘ accentuata adesione alla tesi della configurabilit‡ degli arbitri come giudice a quo".

    Deporrebbero in tal senso, in estrema sintesi, la pi˘ marcata assimilazione, nella evoluzione normativa, del collegio arbitrale ñ quando si tratti, come nella specie, di arbitrato rituale ñ allíautorit‡ giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza giudiziale, líintroduzione dellíimpugnazione per nullit‡ del lodo per violazione del contraddittorio ed infine la nuova formulazione dellíart. 819 del codice di procedura civile.

    Passando, quindi, ai profili di merito il collegio arbitrale espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi pronunciare su una controversia, introdotta con atto notificato il 22 giugno 1998, insorta tra il Consorzio CO.RI., concessionario per la realizzazione di parte del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), ed il Comune di Napoli.

    Rileva peraltro il rimettente che líart. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 354 del 1999, intervenuto successivamente allíinstaurazione del giudizio arbitrale, nel prevedere che il commissario straordinario liquidatore, ai fini delle previste transazioni, possa prendere in considerazione solamente i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima dellíentrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, avrebbe inequivocamente esteso anche alle controversie relative allíesecuzione delle opere comprese nei programmi di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII della legge n. 219 del 1981 líapplicabilit‡ dellíart. 3, comma 2, del suddetto decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo cui "le controversie relative allíesecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamit‡ naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali". Ne conseguirebbe pertanto líimpossibilit‡, per il collegio arbitrale adÌto, di pervenire ad una decisione di merito.

    La normativa denunciata, secondo il rimettente, si porrebbe tuttavia in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 76 e 77 Cost.

    Il citato art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 si riferirebbe infatti ñ come risulterebbe evidente dal suo tenore letterale, oltrechË dal titolo, dal preambolo e dal contenuto dellíintero decreto-legge ñ alle sole controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamit‡ naturali. La legge n. 219 del 1981 riguarderebbe opere pubbliche di tal genere solamente per i primi sette titoli, mentre il titolo VIII conterrebbe una normativa del tutto distinta, finalizzata alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale nellíarea metropolitana di Napoli. Líart. 8 del decreto legislativo n. 354 del 1999, estendendo, sia pure implicitamente, anche alle controversie relative a tale programma di edilizia residenziale il divieto di...

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