DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 354 - Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Coming into Force30 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/15/099G0429/CONSOLIDATED/20061228
Published date15 Ottobre 1999
Enactment Date20 Settembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.243 del 15-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento delle opere e degli alloggi

  1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.

  2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonche' quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art 2.

Completamento degli interventi

  1. Per la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento, necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, e delle relative opere di urbanizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo 42, comma 3, nonche' per la definizione del contenzioso, gli enti destinatari e il commissario straordinario contraggono mutui o effettuano altre operazioni finanziarie nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce annualmente agli enti destinatari e al commissario straordinario le quote dei limiti d'impegno necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie. L'assunzione dei mutui da parte degli enti locali non e' considerata ai fini del limite massimo di indebitamento previsto dalla legislazione vigente.

  2. Il commissario straordinario stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi di competenza degli enti destinatari. Decorso tale termine, e previa diffida, il commissario straordinario, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti destinatari, nomina il provveditore alle opere pubbliche della Campania commissario ad acta per il completamento degli interventi.

Art 3.

Supporto tecnico e semplificazioni procedurali

  1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.

  2. Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT