Ordinanza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 196

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Terni, nel procedimento vertente tra Baldelli Costruzioni srl, Terni Casa Due cooperativa edilizia a responsabilità limitata, Cardeto Costruzioni srl, Cosedil spa contro Struzzi Mauro Costruzioni srl, con ordinanza del 7 gennaio 2015, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, perché ritenuto lesivo degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo, reso all’esito dell’arbitrato irrituale, ai casi di gravame in esso previsti;

che il Tribunale osserva che la natura negoziale dell’arbitrato irrituale dovrebbe comportare l’impugnabilità della decisione per vizi del consenso, analogamente a quanto previsto per ogni forma di manifestazione di volontà negoziale, e, in particolare, per errore rilevante derivante dalla falsa rappresentazione della realtà da parte degli arbitri, nelle varie forme in cui esso può atteggiarsi (mancata presa visione di alcuni elementi della controversia, erronea supposizione della loro esistenza, inesatta percezione di fatti pacifici ovvero contestati); e che tale natura negoziale dovrebbe, altresì, comportare la possibilità di impugnativa della decisione per incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso;

che inoltre, prosegue il rimettente, l’arbitrato irrituale avrebbe natura giudiziale, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2001, e che, pertanto, la decisione dell’arbitro dovrebbe essere corredata di motivazione, al pari di un...

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