Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2000

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione12 Gennaio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 5

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promossi con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'ENICHEM S.p.A. ed altri e Billi Giacomo ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998, nonchè con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mazzonetto Cesare ed altro e la FERVET S.p.A. ed altro, iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'ENICHEM S.p.A., di Billi Giacomo ed altri, dell'INAIL e dell'INPS, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Luciano Spagnuolo Vigorita per l'ENICHEM S.p.A., Michele Miscione per Billi Giacomo ed altri, Antonino Catania per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 30 aprile 1998 (R.O. n. 501 del 1998) emessa quale giudice di gravame nella causa fra gli appellanti ENICHEM S.p.A., INPS e INAIL e gli appellati Billi Giacomo ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271. La disposizione prevede, "per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni", che "l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL", sia "moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

    Il giudice a quo muove dalla premessa che "l’unica interpretazione tecnicamente corretta" della disposizione denunciata sia quella "che attribuisce il beneficio a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale all’amianto, a prescindere dal grado di essa". Interpretazione ricostruibile, ad avviso del rimettente, oltre che dal tenore letterale della norma e dal contesto nel quale essa si inserisce (sistema misto di assicurazione delle malattie professionali), anche in virtù di quanto é dato desumere, da un lato, dai lavori preparatori della legge n. 271 del 1993, che, nel convertire il decreto-legge n. 169 del 1993, individuò, per l'appunto, i beneficiari semplicemente nei "lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni", in tal modo escludendo "che il beneficio potesse accordarsi a speciali categorie di lavoratori"; dall’altro, in forza dei "tentativi", posti in atto da un successivo disegno di legge (n. 2553 del 25 giugno 1997), "di apportare modifiche alla norma per introdurre delle limitazioni nella platea dei potenziali destinatari".

    Sicchè, la censurata disposizione é da reputarsi "svincolata nei suoi presupposti applicativi da qualunque parametro predeterminato", potendo essere "applicata o disapplicata sulla base di un solo dato - l’esposizione ultradecennale all’amianto - che senza alcun’altra specificazione tecnica può essere, in sede giudiziaria, affidata a valutazioni, sensibilità, risultati probatori, del tutto liberi da standards di riferimento, tali da consentire uguali decisioni per casi di diversa pericolosità, o decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali"; donde il suo contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    Nel rilevare, altresì, che la denunciata norma affida la sua esecuzione, in sede amministrativa, "alla mera discrezionalità della pubblica amministrazione, con potenziale lesione del principio di imparzialità", il rimettente osserva che l’assenza di ogni riferimento a categorie di lavorazioni e di ogni specificazione circa il tipo di contatto con le fibre (per inalazione o per ingestione) allarga a dismisura la platea degli interessati, secondo una casistica che può divenire infinita.

    Pertanto, "a causa dell’indeterminabilità di tutti i possibili destinatari del beneficio", verrebbe meno, ad avviso del giudice a quo, il quale richiama in proposito le valutazioni ed i calcoli dell'INPS e dell'INAIL riportati nella relazione al già menzionato disegno di legge, "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria della legge", con conseguente violazione anche dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    1.1.- Si é costituita in giudizio l’ENICHEM S.p.a. - appellante nel giudizio a quo - la quale, all’esito di ampie e circostanziate argomentazioni, ha concluso per sentir dichiarare l’incostituzionalità della disposizione denunciata, "ove la norma stessa non possa essere interpretata" nel senso che "per titolari del beneficio contributivo devono intendersi ... i lavoratori per i quali l’azienda ha versato all’INAIL il premio supplementare per asbestosi, o per i quali sussistono comunque i presupposti per il versamento", valendo al riguardo il "principio razionalizzatore" della "graduazione del rischio effettivo, che ha ispirato l’intera vicenda normativa".

    Sicchè, in assenza del requisito del "rischio" (con riferimento "ad un periodo decennale continuativo ... e collocato in immediata connessione temporale con la domanda di riconoscimento" del beneficio), la parte privata sostiene che il censurato art. 13, comma 8, arreca un vulnus agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, in virtù della sua irrazionalità e della grave incidenza "sullo svolgimento della privata iniziativa economica ... e sulla finanza pubblica".

    Quanto poi alla violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la memoria osserva che "la norma, irrazionalmente formulata in termini assolutamente generici e totalmente priva di criteri per il governo del suo processo interpretativo/applicativo", non consente "di determinare la provvista dei mezzi finanziari per far fronte agli enormemente rilevanti oneri a carico dello Stato".

    1.2.- Si é costituito in giudizio anche l’INAIL, appellante nel giudizio principale, il quale - pur affermando la propria assoluta estraneità ai giudizi promossi dai lavoratori interessati (stante il rivestito ruolo che "é unicamente quello certificatorio") - ha, in ogni caso, concluso per la "declaratoria di fondatezza della questione".

    Al riguardo, l’Istituto - eccependo, in via preliminare, il difetto di rilevanza della questione poichè "tutti gli interessati risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici" - osserva che l’interpretazione data alla norma dal rimettente (interpretazione che l'Istituto, peraltro, contesta) verrebbe, come tale, "palesemente a confliggere con i parametri di cui agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione".

    1.3.- L'INPS ha depositato, fuori termine (in data 15 dicembre 1998), una memoria di costituzione.

    1.4.- Si sono costituiti, altresì, Billi Giacomo ed altri, appellati nel giudizio principale e già ricorrenti in...

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