LEGGE 4 agosto 1993, n. 271 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto

Coming into Force05 Agosto 1993
Published date04 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/04/093G0333/ORIGINAL
Enactment Date04 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.181 del 04-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 agosto 1993.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5

GIUGNO 1993, N. 169.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse," sono soppresse;

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratori'";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in...

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