Ordinanza del 18 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Tedesco Giuseppe contro I.N.P.S. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione...

IL TRIBUNALE

Rilevato che con ricorso depositato in data 26 settembre 2005 il sig. Giuseppe Tedesco, premesso di essere stato esposto ad amianto durante tutta l'attivita' lavorativa prestata come operaio alle dipendenze dell'autofficina meccanica Audisio & Benvenuto Service s.n.c. dal 14 novembre 1975 al 31 dicembre 1996, conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale era stato esposto ad amianto mediante applicazione del coefficiente 1,5;

Rilevato che l'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10 gennaio 2006, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione;

Rilevato infine che, istruita la causa con l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU ambientale, all'udienza del 16 ottobre 2007 il giudice invitava le parti a discutere in ordine alla non conformita' della disciplina prevista dal d.m. 27 ottobre 2004 con le disposizioni contenute nell'art. 47, d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, nonche' in ordine alla legittimita' costituzionale dello stesso art. 47 in riferimento all'art. 3 Cost.

O s s e r v a

Quanto alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dal Giudice, deve innanzitutto rilevarsi che non e' in contestazione tra le parti che il sig. Giuseppe Tedesco abbia lavorato dal 14 novembre 1975 al 31 dicembre 1996 alle dipendenze della Audisio & Benvenuto di Silvano Tonon & C. s.n.c. con mansioni di operaio meccanico riparatore auto.

L'attivita' lavorativa del ricorrente nel periodo in questione risulta comunque provata dal libretto di lavoro, dal curriculum in atti (confermata dai testi Audisio e Tonon), dalle dichiarazioni dei testi escussi e - quanto alla durata del rapporto di lavoro ed alla continuita' dell'attivita' lavorativa - dall'estratto contributivo in atti.

Non e' in contestazione tra le parti che le lavorazioni cui il ricorrente era addetto e per le quali ha richiesto il beneficio contributivo fossero assoggettate all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

Secondo le concordi dichiarazioni dei testi, non soltanto all'interno dell'ambiente di lavoro erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantita', ma lo stesso ricorrente doveva manipolare materiali contenenti amianto e cio' per la sostituzione dei freni, delle frizioni, delle guarnizioni della testata del motore, per la coibentazione delle marmitte, ecc.

Espletata CTU ai fini di accertare la quantita' di fibre di amianto cui e' stato esposto il ricorrente durante la sua vita lavorativa, il consulente ha concluso che lattivita' lavorativa esaminata esponeva ad amianto in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dalla sua assunzione fino al 31 dicembre 1992.

Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurate valutazioni e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che - come ulteriormente approfondita nel supplemento depositato in data 12 luglio 2007 - deve intendersi qui integralmente trascritta.

Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilita' (ma probabilita' comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale) l'esposizione ad amianto.

Risulta dunque dimostrata l'esposizione lavorativa ad amianto del ricorrente per oltre 17 anni (e precisamente dal 14 novembre 1975 al 31 dicembre 1992).

Sempre in punto rilevanza della questione, deve osservarsi l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'INPS nella propria memoria di costituzione (eccezioni da qualificarsi come difese di diritto e dunque da esaminarsi comunque, nonostante che la memoria di costituzione del convenuto sia stata depositata in cancelleria soltanto alla data fissata per l'udienza).

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, deve richiamarsi il pacifico orientamento della Corte di cassazione, per cui "allorche' il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale e' stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio e' l'ente previdenziale, che e' il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una piu' rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel settimo comma del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL (quale la "documentazione" dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - cio' non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa e' connessa alla titolarita' del rapporto sostanziale" (Cass., 19 giugno 2002, n. 8937; nonche' Cass., 28 giugno 2001, n. 8859; Cass., 25 febbraio 2002, n. 2677; Cass., 11 luglio 2002, n. 10114; Cass., 9 dicembre 2002, n. 17528; Cass., 23 gennaio 2003, n. 997; Cass., 29 ottobre 2003, n. 16256).

Non vi e' dubbio, dunque, che legittimato passivo nel presente giudizio sia unicamente l'INPS.

Anche per quanto riguarda il preteso necessario requisito della perdita del posto di lavoro per effetto della dismissione dell'amianto, deve richiamarsi l'univoco orientamento della Corte di cassazione, per cui "in tema di benefici per i lavoratori esposti al rischio di asbestosi, come desumibile anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, destinatari del beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n.257 del 1992, sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, non sono soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma anche i...

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