N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Rilevato che con ricorso depositato in data 4 maggio 2007 il sig.

Roberto Parodi, premesso di essere stato esposto ad amianto durante l'attivita' lavorativa prestata alle dipendenze dapprima di Vassalli S.p.A., poi di CA.ME.VA. S.p.A. e da ultimo di Piaggio Aero Industries S.p.A. (ex I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.A.), conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale era stato esposto ad amianto mediante applicazione del coefficiente 1,5;

Rilevato che l'INPS si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione;

Rilevato infine che, istruita la causa con l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU ambientale, all'odierna udienza il giudice invitava le parti a discutere in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 47, d.l. n. 269/2003 e successive modifiche in riferimento all'art. 3 Cost.

O s s e r v a Quanto alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice, deve innanzitutto rilevarsi che non e' in contestazione tra le parti che il ricorrente abbia lavorato dal 6 agosto 1980 al 27 gennaio 1986 alle dipendenze di Vassalli S.p.A., dal 28 gennaio 1986 al 27 maggio 1988 alle dipendenze di CA.ME.VA. S.p.A. e a decorrere dal 30 maggio 1988 alle dipendenze di Piaggio Aero Industries S.p.A. (ex I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.A.).

I periodi lavorativi in questione risultano, comunque, confermati sia dal libretto di lavoro del ricorrente, sia dal suo estratto contributivo.

Dall'estratto contributivo emerge inoltre che, fatto salvo il servizio militare (dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983) e 9 settimane di cassa integrazione, nel periodo in questione il ricorrente ha sempre lavorato con continuita'.

Neppure risultano contestate le mansioni svolte dal ricorrente, che sono state comunque confermate dai testi escussi (il teste Bracci ha riferito delle mansioni di addetto alla carpenteria velivoli durante il periodo Piaggio, mentre il teste Isgro' ha confermato le mansioni di elettricista in lavori di manutenzione all'interno degli stabilimenti Italsider, espletate nel periodo lavorato per Vassalli e CA.ME.VA.).

I testi escussi hanno altresi' riferito della presenza di amianto all'interno dell'ambiente di lavoro e della diretta manipolazione di materiali di amianto da parte del ricorrente.

Espletata CTU ai fini di accertare la quantita' di fibre di amianto cui e' stato esposto il ricorrente durante la sua vita lavorativa, il consulente ha concluso che l'attivita' lavorativa esaminata ha esposto il lavoratore ad amianto in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, nel periodo dal 6 agosto 1980 al 31 dicembre 1992.

Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurate valutazioni e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.

Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilita' (ma probabilita' comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale) l'esposizione ad amianto.

Pur tenendo conto del periodo del servizio militare e delle 9 settimane di sospensione in cassa integrazione, risulta dunque dimostrata l'esposizione lavorativa ad amianto del ricorrente per oltre 10 anni.

Sempre in punto rilevanza della questione, deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalIINPS nella propria memoria di costituzione.

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, deve richiamarsi il pacifico orientamento della Corte di cassazione, per cui 'allorche' il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale e' stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio e' l'ente previdenziale, che e' il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una piu' rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel settimo comma del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL (quale la 'documentazione'' dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - cio' non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa e' connessa alla titolarita' del rapporto sostanziale' (Cass., 19 giugno 2002, n. 8937; nonche' Cass., 28 giugno 2001, n. 8859;

Cass., 25 febbraio 2002, n. 2677; Cass., 11 luglio 2002, n. 10114;

Cass., 9 dicembre 2002, n. 17528; Cass., 23 gennaio 2003, n. 997;

Cass., 29 ottobre 2003, n. 16256).

Non vi e' dubbio, dunque, che legittimato passivo nel presente giudizio sia unicamente l'INPS.

Anche per quanto riguarda il preteso necessario requisito della perdita del posto di lavoro per effetto della dismissione dell'amianto, deve richiamarsi l'univoco orientamento della Corte di cassazione, per cui 'in tema di benefici per i lavoratori esposti al rischio di asbestosi, come desumibile anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, destinatari del beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, non sono soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio diperdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma anche i lavoratori che - quale che sia l'attivita' produttiva della impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione 'qualificata' all'amianto per essere stati addetti per un periodo ultradecennale a lavorazioni aventi valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991. La legge, infatti, intende assicurare anche a questi soggetti la possibilita' di...

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