Ordinanza del 18 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Rossi Mirella contro I.N.P.S. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione pe...

IL TRIBUNALE

Rilevato che con ricorso depositato in data 13 ottobre 2006 la sig.ra Mirella Rossi, premesso di essere stata esposta ad amianto durante l'attivita' lavorativa prestata come operaia alle dipendenze del Tubettificio Ligure S.p.A. (poi divenuto Tubettificio Europeo S.p.A. e poi ancora Aluplast s.c.a.r.l.) dal 22 gennaio 1962 al 13 gennaio 1992, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentirlo condannare alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale era stata esposta ad amianto mediante applicazione del coefficiente 1,5 ed alla conseguente ricostituzione della pensione;

Rilevato che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18 dicembre 2006, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione;

Rilevato infine che, istruita la causa con l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU ambientale, le parti hanno discusso in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie alla luce delle modifiche legislative introdotte dall'art. 47 d.l. n. 269/2003 e successive modifiche.

O s s e r v a

Deve innanzitutto rilevarsi che sulla base della documentazione in atti la sig. Mirella Rossi risulta aver lavorato alle dipendenze del Tubettificio Ligure S.p.A. dal 22 gennaio 1962 al 20 agosto 1974 e poi alle dipendenze di Aluplast s.c.a.r.l. (diversa denominazione sociale della medesima impresa) dal 9 marzo 1987 al 13 gennaio 1992.

L'attivita' lavorativa della ricorrente nel periodo in questione risulta comunque provata dal libretto di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi escussi e - quanto alla durata del rapporto di lavoro ed alla continuita' dell'attivita' lavorativa all'interno dei due periodi - dall'estratto contributivo in atti.

Non e' in contestazione tra le parti che le lavorazioni cui la ricorrente era addetta e per le quali ha richiesto il beneficio contributivo fossero assoggettate all'assicurazione obbligatoria gestita dall' INAIL.

Secondo le dichiarazioni testimoniali acquisite tutti gli operai lavoravano all'interno di un unico ed indiviso capannone e la ricorrente lavorava un po' su tutte le linee di produzione.

Espletata CTU ai fini di accertare la quantita' di fibre di amianto cui e' stata esposta la ricorrente durante la sua vita lavorativa, il consulente ha concluso che l'attivita' lavorativa esaminata esponeva ad amianto in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dalla sua assunzione fino al 31 dicembre 1992.

Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurate valutazioni e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.

Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilita' (ma probabilita' comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale) l'esposizione ad amianto.

Risulta dunque dimostrata l'esposizione lavorativa ad amianto della ricorrente per oltre 10 anni e precisamente dal 22 gennaio 1962 al 20 agosto 1974 e poi dal 9 marzo 1987 al 31 dicembre 1988 (dovendosi invece escludere l'ultimo periodo del rapporto di lavoro, in cui, come emerge dall'estratto contributivo in atti, a decorrere dal 1° gennaio 1989 la ricorrente e' rimasta ininterrottamente sospesa in cassa integrazione).

Anche detraendo i tre periodi di assenza per maternita' pure risultanti dall'estratto contributivo in atti (14 settimane tra il 1967 e il 1968, 9 settimane nell'anno 1973 e 9 settimane nell'anno 1974), il periodo di esposizione ad amianto risulta dunque ultradecennale.

Deve poi osservarsi l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'I.N.P.S. nella propria memoria di costituzione (eccezioni da qualificarsi come difese di diritto e dunque da esaminarsi comunque, nonostante che la memoria di costituzione del convenuto sia stata depositata in cancelleria soltanto il giorno prima dell'udienza).

E' innanzitutto evidente la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente, posto che, come documentato dal mod. TE08 in atti, la stessa e' titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dal giugno 2005, a seguito del compimento del 60° anno di eta', e dunque l'accoglimento della domanda ha un' immediata ricaduta sulla misura del trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, deve richiamarsi il pacifico orientamento della Corte di cassazione, per cui "allorche' il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale e' stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio e' l'ente previdenziale, che e' il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una piu' rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'I.N.A.I.L.) e che, d'altronde, la stessa disposizione diversamente da quella contenuta nel settimo comma del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'I.N.A.I.L. (quale la "documentazione" dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - cio' non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la...

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