Sentenza nº 118 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 118

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1995 dal Pretore di Firenze nel procedimento vertente tra Brogini Roberto ed altra, n.q., e Ministero della sanità iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Brogini Roberto ed

altra;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

udito l'Avvocato Sergio Grasselli per Brogini Roberto ed altra.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso di un giudizio civile, promosso dai genitori esercenti la potestà sul minore (nato il 26 marzo 1978) colpito da invalidità permanente a seguito della vaccinazione obbligatoria antipolio cui era stato sottoposto nel luglio 1978, e diretto sia alla richiesta di una diversa decorrenza dell'indennizzo riconosciuto sia alla determinazione di una misura superiore di esso, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 19 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) "nella parte in cui, nel caso di incidente vaccinale verificatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno decorrere l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda posteriore alla legge medesima, e non dal verificarsi del danno all'integrità fisico-psichica, o dalla conoscenza che di esso abbia l'avente diritto, come invece è previsto per i casi insorti" successivamente alla entrata in vigore della legge medesima.

    Il giudice a quo, premesso che la "sussistenza e la causa della menomazione sono comprovati in atti e sono stati accertati, in sede amministrativa, con le procedure di cui all'art. 4 della legge", e ravvisata la rilevanza della questione dal momento che "dalla sua soluzione dipende la possibilità di accogliere la domanda, quantomeno sotto l'aspetto della decorrenza temporale della prestazione attualmente goduta (il che potrebbe riflettersi anche sul capo di domanda relativo al quantum)", osserva che il tenore dell'art. 3, comma 7, della legge, - ai sensi del quale è concesso a coloro che abbiano subíto menomazioni, pregresse rispetto all'entrata in vigore della legge stessa, il termine di tre anni da quest'ultima data per la presentazione della domanda di indennizzo - non consente di interpretare in senso retroattivo il disposto del precedente art. 2, comma 2, della legge che subordina la prestazione economica alla domanda, facendola decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

    Esclusa quindi la possibilità - anche per il concorso degli ulteriori elementi documentali prescritti dall'art. 2, commi 4 e 5 - di considerare utili le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge, così come, agli stessi fini, tutte le precedenti manifestazioni di volontà (nella specie, in concreto, intervenute), nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la normativa impugnata, nella parte in cui fa decorrere l'indennizzo dalla domanda presentata dopo la legge n. 210 e non invece dall'effettivo insorgere del danno alla persona o comunque dalla conoscenza che di esso abbia l'avente diritto nel caso in cui il danno sia insorto precedentemente, contrasterebbe con l'art. 32 della Costituzione perché non assicurerebbe al soggetto leso, per il passato, quella "protezione ulteriore" della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, ha ravvisato l'indefettibile necessità allorché si verifichi un danno alla salute, "seppur non riferibile a responsabilità di alcuno", reso possibile dal trattamento di vaccinazione obbligatoria imposto nell'interesse della collettività.

    La decorrenza del beneficio così determinata priverebbe l'interessato di quell'indennità che il principio di solidarietà, invocato da questa Corte nella sentenza citata, reclamerebbe invece fin dal configurarsi della menomazione, così come poi avviene per gli incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge, potendo la domanda di indennizzo essere proposta non appena risulti la conoscenza del danno.

  2. -- Si sono costituite le parti private, ovverosia i genitori esercenti la potestà sul minore, esponendo in fatto che, in seguito alla menomazione del loro figlio - consistita in una invalidità permanente con paralisi flaccida degli arti ed impossibilità alla deambulazione autonoma - avevano presentato, in data 19 novembre 1981, domanda di riconoscimento di invalidità civile che veniva accolta il 16 settembre 1982, e che in più occasioni si erano rivolti ad uffici pubblici sanitari per ottenere anche il risarcimento per i danni subíti, ricevendo però risposte negative.

    Nel marzo del 1991 - a seguito della notizia del risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale di Milano a persona contagiata da soggetto vaccinato nonché della sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte - gli interessati chiedevano formalmente l'attribuzione, a carico dello Stato, di un indennizzo a favore del figlio, e, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, in data 27 aprile 1992 rinnovavano la formale domanda di indennizzo. Svolti i necessari accertamenti ed accolta la domanda, veniva liquidato l'indennizzo annuo a decorrere "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda formulata sulla base della legge n. 210" cit., senza tener conto delle precedenti...

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