Sentenza nº 307 da Constitutional Court (Italy), 22 Giugno 1990
Relatore | Aldo Corasaniti |
Data di Resoluzione | 22 Giugno 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.307
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatoriet‡ della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e il Ministero della sanit‡, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/la serie speciale dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
-
- Oprandi Iside conveniva innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della sanit‡ per ottenere il risarcimento del danno derivatole da poliomelite contratta per contatto con il figlio Davide, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, lamentando che gli organi sanitari, in tale occasione, non l'avevano messa al corrente del pericolo nË istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei personalmente accudito.
Espletata consulenza tecnica - che confermava l'eziologia della forma morbosa contratta dall'attrice -, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989, sollevava questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatoriet‡ della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3, in quanto non prevedono un sistema di indennizzo c/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per i danni all'integrit‡ fisica conseguenti alla vaccinazione.
Osserva il giudice a quo che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile responsabilit‡ della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cc., neppure sotto il profilo dell'omessa adozione di sistemi precauzionali incentrati su comunicazioni diffuse - difficilmente conciliabili d'altronde con i fini della vaccinazione obbligatoria, essendo, allo stato delle conoscenze, percentualmente minimo il rischio del contagio.
Esclusa, quindi, la responsabilit‡ da fatto illecito, osserva il Tribunale che non È neppur configurabile, nella specie, una responsabilit‡ della P.A. per atti legittimi, poichË la previsione del ristoro indennitario dei diritto soggettivo del singolo, sacrificato nel perseguimento del pubblico interesse, È eccezionale e tassativa, e non È contemplata da alcuna specifica disposizione in riferimento alla lesione dell'integrit‡...
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