Sentenza nº 226 da Constitutional Court (Italy), 22 Giugno 2000

Date22 Giugno 2000
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 226

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare †MIRABELLI †Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando †SANTOSUOSSO †"

- Massimo ††VARI †"

- Cesare †RUPERTO †"

- Riccardo †CHIEPPA †"

- Gustavo †ZAGREBELSKY †"

- Valerio †ONIDA †"

- Carlo †MEZZANOTTE †"

- Fernanda †CONTRI †"

- Guido †NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale †MARINI †"

- Franco †BILE ††"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, come integrato dallíart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), 2 e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 29 luglio 1998 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Andrea Buzzi ed altro e il Ministero della sanit‡, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dellíanno 1998, e il 15 ottobre 1998 dal Pretore di Trento nel procedimento civile tra Paola Graziadei e il Ministero della sanit‡, iscritta al n. 907 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dellíanno 1999.

†Visti gli atti di costituzione di Andrea Buzzi, del Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia e di Paola Graziadei;

†udito nellíudienza pubblica del 4 aprile 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†uditi gli avvocati Roberto Cordini per Andrea Buzzi, Umberto Randi per il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia e Alberto Cristanelli e Lidia Ebner per Paola Graziadei.

Ritenuto in fatto

1.1. ñ Il Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 29 luglio 1998 (r.o. 757/98), questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), ´come integrata dallíart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238ª (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), ´nella parte in cui, nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV conseguente a trasfusione di sangue o derivati verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, fanno decorrere líindennizzo ivi previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domandaª ñ domanda da proporsi, ex art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, entro tre o dieci anni decorrenti dallíentrata in vigore della medesima legge, rispettivamente per le epatiti e per le infezioni da virus HIV ñ ´e non dal manifestarsi dellíevento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto líinteressatoª, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

†1.2. ñ In fatto, il rimettente riferisce che nel giudizio principale il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della sanit‡, chiedendone la condanna al pagamento dellíindennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, con decorrenza dal febbraio 1978, per líinfezione HCV, e poi dal dicembre 1983, in riferimento allíinfezione da virus HIV, e che, a fondamento del ricorso, la parte ha tra líaltro eccepito líincostituzionalit‡ degli artt. 2 e 3 della suddetta legge, appunto in quanto, per i casi di infezioni da virus HIV o HCV contratte, a seguito di emotrasfusioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210, fanno decorrere líindennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dellíevento o dalla conoscenza che ne abbia avuto líinteressato (nella specie, dal 1978 per líinfezione epatica HCV e dal 1983 per líinfezione da virus HIV); che, inoltre, nel giudizio di merito Ë intervenuto volontariamente, a norma degli artt. 105 e 419 cod. proc. civ., il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, aderendo alle conclusioni del ricorrente.

†1.3. ñ Líeccezione di incostituzionalit‡ ñ premette ancora il rimettente ñ Ë rilevante in quanto dallíaccoglimento di essa deriverebbe líaccoglimento del ricorso, fondato appunto sullíincostituzionalit‡ della limitazione temporale dellíindennizzo.

†1.4. ñ Nel sollevare la questione, il Pretore muove da una disamina dellíevoluzione della disciplina della materia.

†Dopo la sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, il punto di partenza Ë rappresentato dalla legge n. 210 del 1992, che ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore di quanti, a causa di vaccinazioni obbligatorie, riportino lesioni o infermit‡ con menomazione permanente dellíintegrit‡ psico-fisica, nonchÈ a favore di coloro che, per effetto di somministrazione di sangue o suoi derivati, risultino contagiati da infezione HIV ovvero subiscano danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Detto indennizzo decorre (art. 2, comma 2, della legge) dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; domanda il cui termine di presentazione (ordinariamente stabilito pro futuro in tre o dieci anni, secondo i casi, dal momento di conoscenza del danno subito), per chi abbia gi‡ subito una delle suddette menomazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, decorre comunque da questíultima data (art. 3, comma 7, della legge).

†Su questa disciplina la Corte si Ë pronunciata, con una prima decisione (sentenza n. 118 del 1996), dichiarando líincostituzionalit‡ delle norme (artt. 2, comma 2, e 3, comma 7) che escludevano, per il periodo compreso tra il manifestarsi dellíevento anteriormente allíentrata in vigore della legge e líottenimento della prestazione patrimoniale, il diritto, fuori dellíipotesi dellíart. 2043 cod. civ., a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, da quanti vi siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

†Dando seguito a questa pronuncia, il legislatore Ë intervenuto, con la legge n. 238 del 1997, prevedendo, per i soggetti che abbiano contratto le menomazioni considerate nella legge del 1992 a seguito di vaccinazioni antipoliomielitiche obbligatorie anteriormente alla legge stessa, la corresponsione di un assegno una tantum pari - per ciascun anno compreso tra líevento e líottenimento della prestazione definitiva - al 30% dellíindennizzo quale stabilito (ìa regimeî) dalla stessa legge del 1992.

†Con una ulteriore pronuncia poi (sentenza n. 27 del 1998) la Corte costituzionale ha dichiarato líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 1, della legge n. 210, nella parte in cui non prevedeva il diritto allíindennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (cioË nel periodo in cui tale vaccinazione, ancora non obbligatoria come sar‡ poi dal 1966, era tuttavia incentivata e promossa nellíambito di un programma di politica sanitaria).

†Relativamente a tale evoluzione della disciplina e della sua portata, il rimettente osserva che la pronuncia del 1996...

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