LEGGE 30 luglio 1959, n. 695 - Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica

Coming into Force22 Settembre 1959
Published date07 Settembre 1959
Enactment Date30 Luglio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/09/07/059U0695/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.214 del 07-09-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti a dare comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi eta', sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio, data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonche' tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'autorita' sanitaria. Dette comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni, godono della franchigia postale.

I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale, in caso di recidiva, iniziera' procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

Art 2.

L'Ufficio sanitario del comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subita vaccinazione.

Art 3.

Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettivita' di bambini, da quattro mesi a sei anni di eta' e' richiesta all'atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dello attestato di cui al precedente articolo.

Coloro i quali non abbiano completato il ciclo delle inoculazioni devono presentare, a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

L'ammissione e' tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non e' in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potesta' o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione.

Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sara'...

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