SENTENZA Nº 202200064 di TRGA - Trento, 10-03-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date10 Marzo 2022
Published date21 Marzo 2022
Judgement Number202200064
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 21/03/2022

N. 00064/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2021, proposto da RICORRENTI rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renata Aleotti, Marco Pisoni, Silvia Dal Ri e Omar Martino Antonio Orrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Degasperi, n. 79, presso il Servizio affari generali e legali dell’Azienda;

per l’annullamento

dell’atto del Dipartimento di Prevenzione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento prot. n. -OMISSIS- e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto, notificati ai ricorrenti con i quali è stata accertata ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021, l’inosservanza, da parte della ricorrente dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compresi l’atto del Dipartimento di Prevenzione prot. n. -OMISSIS- e tutti gli altri di analogo tenore e contenuto notificati ai ricorrenti, l’atto del Dipartimento di Prevenzione prot. n. -OMISSIS- e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto notificati ai ricorrenti,

con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati,

eventualmente previa disapplicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021, commi 4, 5, 6 e 7, o rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021, commi 4, 5, 6 e 7, per contrasto con gli articoli 1, comma 2, 3, 11, 13, 24, 32, 2, comma 2, 36 e 117 Cost.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti - esercenti le professioni sanitarie -OMISSIS- e che, come tali, sono soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 - con il presente ricorso hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento (di seguito APSS) ha accertato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021, l’inosservanza, da parte dei ricorrenti medesimi, dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

2. In punto di fatto i ricorrenti riferiscono che, grazie alle autorizzazioni rilasciate dall’EMA (European Medicines Agency), in Italia è stata autorizzata la commercializzazione di quattro sieri vaccinali, comunemente denominati Pfitzer, AstraZeneca, Moderna e Janssen, ma le predette autorizzazioni sono condizionate, in quanto prevedono una limitata valenza temporale, con conseguente necessità di rinnovo periodico e, soprattutto, dato il breve lasso di tempo in cui sono stati sviluppati i predetti vaccini, impongono la prosecuzione degli studi e del monitoraggio sugli effetti conseguenti alla loro somministrazione, i cui esiti potrebbero condurre al diniego di rinnovo dell’autorizzazione. Inoltre, come emerso da notizie di stampa, anche l’EMA e l’AIFA hanno più volte reso informazioni poco chiare circa le modalità di somministrazione dei predetti vaccini, le fasce di età per cui sarebbero state più indicate, oltreché in relazione al tempo necessario fra la prima somministrazione e la seconda; ciononostante l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea (e non solo) a prevedere l’obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione della Sars-CoV-2.

In particolare - proseguono i ricorrenti - considerato il breve lasso di tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione dei vaccini oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta. Diversi studi e le stesse case farmaceutiche produttrici dei sieri vaccinali riconoscono, infatti, da un lato, che non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva, dall’altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini. Del resto, ciò emerge anche dalle note informative che i pazienti che si sottopongono al vaccino sono costretti ad accettare mediante la sottoscrizione del modulo di consenso informato.

Riferiscono poi i ricorrenti che da recentissime notizie di stampa si è appreso che 24 medici vaccinatori volontari, operanti in Genova, hanno espresso la propria ferma contrarietà alla somministrazione del vaccino AstraZeneca a soggetti di età inferiore a 60 anni, rilevando che la stessa importa più rischi che benefici, a fronte della possibilità di insorgenza di trombosi venose associate a «diminuzione delle piastrine che si presenta a distanza di 5 – 15 giorni e può avere esito fatale». Inoltre, sempre in punto di efficacia dei vaccini de quibus, si sono espresse sia la Commissione Europea, sia l’AIFA, sia l’ISS (Istituto Superiore di Sanità). In particolare alla domanda «Si può ancora essere contagiosi una volta vaccinati?» la Commissione Europea ha risposto: «Non lo sappiamo ancora. Sarà ancora necessario esaminare l’efficacia del vaccino del prevenire infezioni asintomatiche, in particolare i dati delle sperimentazioni cliniche e quelli delle somministrazioni dopo l’autorizzazione. Pertanto per il momento anche le persone vaccinate dovranno continuare a indossare le mascherine, a evitare assembramenti in luoghi chiusi, a rispettare il distanziamento sociale e tutte le altre norme. Anche altri fattori, tra cui il numero di persone vaccinate e le modalità di contagio nelle comunità, potranno portare a una...

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