Sentenza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 198

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1995 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Chelli Barbara e il Prefetto di Roma, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso di un giudizio promosso da Chelli Barbara nei confronti del Prefetto di Roma, avente ad oggetto la dichiarazione di estinzione dell'obbligo di corrispondere la somma dovuta per l'infrazione alle norme del codice della strada, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui l'effettivo trasgressore sia identificato successivamente alla commissione dell'infrazione, che il termine di 150 giorni per la notificazione del verbale di accertamento decorra dalla "identificabilità" invece che dalla prevista "identificazione" dello stesso.

    Premette in fatto il giudice rimettente che la notificazione del verbale di accertamento è stata effettuata in data 2 febbraio 1994 e quindi ben oltre il termine di 150 giorni decorrente dalla commissione della infrazione avvenuta il 25 maggio 1993; osserva tuttavia il giudice a quo che la difesa dell'amministrazione opposta ha rilevato che ai sensi dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nell'ipotesi in cui l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione ad essi può essere effettuata entro 150 giorni dalla identificazione, sì che la notificazione avvenuta il 2 febbraio 1994 dovrebbe ritenersi tempestiva in quanto solo in data 17 novembre 1993 si sarebbe potuto identificare il trasgressore. Rileva ancora il rimettente che l'opponente ha sul punto obiettato di aver diligentemente svolto gli oneri di pubblicità previsti dalla normativa vigente, ottenendo dal pubblico registro automobilistico di Livorno la certificazione dell'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo, formalizzato in data 6 luglio 1993; pertanto, l'amministrazione opposta ben avrebbe potuto già in tale data procedere alla tempestiva notificazione del verbale di accertamento senza dover attendere il 17 novembre 1993 per effettuare l'identificazione e poi il 2 febbraio 1994 per provvedere alla notificazione.

    Tanto premesso, osserva il giudice a quo che questa Corte, con la sentenza n. 255 del 1994, nel ritenere non irragionevole la elevazione da 90 a 150 giorni del termine per la notificazione dei verbali di...

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