Giurisprudenza di legittimità

Pagine589-640

Page 589

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 4 aprile 2006, n. 7815. Pres. Elefante - Est. Schettino - P.M. Scardaccione (conf.) - Comune di Civitavecchia c. Giudara ed altro.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - NotificazioneA mezzo posta - Destinatario risultato assenteMancato recapito e deposito del verbale presso l'ufficio postale - Nuova raccomandata con ricevuta di ritorno - Mancanza - ConseguenzeNullità della notificazione.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 che ha dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 2, L. n. 890/82, deve ritenersi nulla la notificazione di verbale elevato dalla Polizia municipale effettuata per posta mediante il deposito presso l'ufficio postale in assenza del destinatario, qualora non sia stata data notizia a quest'ultimo di quanto avvenuto con nuova raccomandata con ricevuta di ritorno. (Mass. Redaz.). (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 L. n. 890/82 nella parte in cui «non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate, sia data notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego», trovasi pubblicata in questa Rivista 1998, 970, con nota di A. TENCATI, Notificazioni postali e diritto alla difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 23 maggio 2002, il Giudice di pace di Civitavecchia, pronunciando sull'opposizione proposta da Giudara Sandra avverso la cartella esattoriale dell'importo di lire 196.730+6.000, «riferita al verbale di accertamento 96575/S elevato dalla polizia municipale» di quella città, ha annullato «la cartella esattoriale 097 2001 08261714 03 dell'importo di cui sopra, nonché il presupposto verbale di accertamento 96575/S, elevato dalla polizia municipale in data 24 novembre 1998, ed ha «compensato in toto le spese», a motivo che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta, «mediante il deposito presso l'ufficio postale», senza dare il «notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente».

Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Civitavecchia, in persona del dirigente dell'ufficio Avvocatura, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 comma 4 legge 890/82 e, in genere, delle disposizioni in materia di notifica per posta e di quelle del c.p.c., nonché erronea e/o insufficiente motivazione.

Non hanno svolto attività processuale gli intimati Giudara Sandra e il Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorrente critica, con il proposto gravame, il giudice di pace per avere ritenuto che «il sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale 346/98 abbia comportato la nullità della notifica del verbale di accertamento in quanto effettuata mediante «compiuta giacenza dei plichi contenenti quei verbali ed abbia, quindi, causato la prescrizione del diritto dell'Ente a percepire la relativa sezione»; mentre, «nello specifico», deve ritenersi che la notifica dei verbali «sia stata assolutamente tempestiva, anche se gli stessi sono stati notificati ai sensi dell'articolo 8 della legge 890/82 e la notifica si è perfezionata per effetto della compiuta giacenza», per cui nessuna incidenza può avere, nella fattispecie, la menzionata sentenza della Corte costituzionale su un'attività, quella appunto della notifica dei verbali, che si è «perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico presso l'ufficio postale».

Il ricorso è infondato.

Premesso che con sentenza della Corte costituzionale 346/98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1998 n. 39, è stato dichiarato «incostituzionale l'articolo 8, comma 2, legge 890/82, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento», e rilevato che all'epoca di pubblicazione della predetta sentenza la notificazione del verbale di cui trattasi, elevato dalla polizia municipale il 24 novembre 1998, non era evidentemente ancora avvenuta, ne deriva che, non essendo stata data notizia, nel caso che ne occupa, al destinatario del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale, come accertato dal giudice di pace, la notificazione stessa deve ritenersi nulla per effetto della richiamata sentenza.

Non merita censura, pertanto, la decisione del Giudice di pace di Civitavecchia che in tal senso ha deciso.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese. (Omissis). Page 590

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 27 febbraio 2006, n. 7226 (ud. 7 febbraio 2006). Pres. Rizzo - Est. Pagano - P.M. D'Angelo (conf.)Ric. Passalacqua.

Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico - Azienda Torinese MobilitàContraffazione e utilizzazione di un permesso di parcheggio a pagamento - Configurabilità del reato di truffa aggravata - Esclusione.

Deve escludersi che costituisca truffa aggravata in danno di ente pubblico e pertanto perseguibile d'ufficio quella che consista nella contraffazione ed utilizzazione di un permesso di parcheggio a pagamento, fatto fittiziamente apparire come ancora valido, mediante alterazione della data di scadenza, atteso il carattere privatistico che deve riconoscersi all'azienda, costituita in forma di società per azioni, delegata dal Comune alla riscossione di quanto dovuto in cambio del rilascio del suddetto permesso. (C.p., art. 640) (1).

    (1) Nel senso che con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Trasporti Milano» in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p., v. Cass. pen., sez. II, 27 agosto 2004, P.G. in proc. Finotti, in Riv. pen. 2005, 1279. Il precedente contrario indicato in sentenza Cass. II, 12 febbraio 2004 n. 9128, P.G. in proc. La Ferla, non risulta massimato al CED.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Passalacqua Angelo imputato del delitto di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p. contestato per avere contraffatto un permesso di parcheggio nel mese di scadenza, traendo in errore con proprio profitto il personale dell'Azienda Torinese Mobilità delegato alla riscossione dell'importo dei parcheggi del Comune di Torino.

La Corte di appello di Torino ha pronunciato sentenza di improcedibilità avendo escluso che l'ATM preposta al controllo possa essere considerata ente pubblico, essendo stata trasformata il 15 maggio 2000 da ente pubblico economico in società per azioni, con conseguente necessità della querela, nella specie mancante.

Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo erronea applicazione della legge penale, dovendosi ritenere il reato perseguibile d'ufficio. Ciò in quanto l'ATM è priva di autonomia gestionale del servizio ed in particolare del potere di determinazione delle tariffe da imporre agli utenti e di scegliere l'impiego delle somme riscosse. Rileva che il mancato pagamento del pedaggio si risolve in un danno immediato e diretto per l'ente pubblico che non perde la titolarità delle relative entrate. Il difensore del prevenuto ha depositato memoria con cui deduce non essere state adempiute le formalità di cui all'art. 584 c.p.p.

Il ricorso è infondato, circostanza che rende irrilevante la verifica di quanto dedotto dalla difesa del Passalacqua.

Questa Corte con sentenza 27 agosto 2004 n. 35603 (ud. 23 giugno 2004, P.G. c. Finotti, rv. 229728) ha superato il contrasto giurisprudenziale formatosi in fattispecie analoghe riguardanti la materiale contraffazione degli originali dei tagliandi dei parcheggi nella città di Torino ai fini di conseguire il profitto di fare sostare l'autovettura nelle zone a pagamento (Cass. II, 3 aprile 2003 n. 20905, ric. Zorzan che ha ritenuto il fatto perseguibile a querela stante la natura giuridica privata della persona offesa ATM; Cass. II, 12 febbraio 2004 n. 9128, ric. P.G. c. La Ferla che ha al contrario ritenuto sussistente la circostanza aggravante con la conseguente procedibilità di ufficio in considerazione del danno comunque cagionato al Comune, utilizzatore anche se parziale delle somme riscosse). Il Collegio conferma di dovere aderire alle decisioni che, privilegiando l'aspetto formale della qualità della società concessionaria direttamente danneggiata (vedi al riguardo Cass. II, 4 marzo 2003 n. 14801, rv. 224758 sempre sull'ATM), impongono la presentazione della querela perché l'ente immediatamente danneggiato dal reato è una società di natura giuridica privata, anche se soddisfa finalità pubblicistiche e non esclusivamente e meramente privatistiche. Ciò è in linea sia con un non trascurabile dato formale (il legislatore ha espressamente disposto la procedibilità di ufficio nella particolare fattispecie di cui all'art. 617 quater comma 4 n. 1 c.p. nel caso di «impresa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT