Notificazione delle violazioni

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a. In genere.

In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non suffi- cientemente specifico, il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi. * Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2010, n. 13733 , De Feo c. Com. Roppolo [RV613395]

In materia di violazione al codice della strada, l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di «autovelox», qualora nel verbale sia dato atto dell’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei odi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell’opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata. * Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2003, n. 11971, Comune di Gaggio Montano c. Tovoli, in Arch. giur. circ. 2004, 410.

In tema di accertamento e prova della violazione dei limiti massimi di velocità, il secondo comma dell’art. 385, reg. esec. c.s., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore provvede alla notifica a norma dell’art. 386, «acquisiti gli altri elementi necessari per procedere». Fra tali elementi può annoverarsi anche l’acquisizione della fotografia (che presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie: componenti di una pattuglia posta a distanza dall’altra che procedeva al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell’apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell’illecito; né l’accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire nell’accertamento della violazione. * Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2003, n. 16714, Marmina c. Prefettura di Reggio Calabria, in Arch. giur. circ. 2004, 23.

In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura autovelox non comporti la invalidità dell’accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l’amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione. * Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3017, Comune Aulla c. Porta, in Arch. giur. circ. 2002, 464.

In tema di violazioni al codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata della violazione è necessario che, nel relativo verbale notificato, siano indicate le ragioni per le quali non sia stato possibile detta contestazione immediata. L’indicazione, da parte dell’ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende, peraltro, ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. * Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14313, Prefetto di Potenza c. De Marco, in Arch. giur. circ. 2002, 197. [RV550294]

In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazione delle norme del codice della strada, l’omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto. * Cass. civ., sez. I, 12 luglio 1996, n. 6338, Viglietta c. Prefettura Cuneo. Conforme, Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1997, n. 71. [RV498513]

In tema di violazioni del codice della strada, non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione nel caso in cui, ai sensi dell’art. 384 lett. e) Reg. esec., l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo (accertamento a mezzo Autovelox della violazione dei limiti di velocità). * Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11293, Prefetto di La Spezia c. Dadà, in Arch. giur. circ. 2001, 905. [RV549096]

In tema di circolazione stradale, la violazione dei limiti di velocità rilevata con apposite apparecchiature elettroniche (c.d. Autovelox) deve essere contestata immediatamente al trasgressore, salva indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, giusta disposto dell’art. 201 c.s., con la conseguenza che all’autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori

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(con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, potendo, per l’effetto, annullare i verbali nel solo caso di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare o l’organizzazione del servizio che, da tale indicazione, risulti, ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione - salvo a chiarire in qual modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del presunto autore della violazione -. (Nell’affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sindacato la scelta della P.A. di utilizzare un apparecchio di rilevazione che, a causa delle interferenze dovute al passaggio di altri veicoli, non consentiva una contestazione immediata dell’infrazione, come puntualmente indicato dall’autorità procedente nel verbale di contravvenzione inviato successivamente al trasgressore). * Cass. civ., sez. I, 22giugno 2001, n. 8528, Comune di Aulla c. Rossini, in Arch. giur. circ. 2001, 922. [RV547632]

b. Termini.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (nella specie autovelox Velomatic mod. 512), ai sensi dell’art. 384 Reg. c.s., qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo...

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